In G.U. la legge di conversione con modificazioni del Decreto bollette

Il D.L. n. 34/2023 (cosiddetto Decreto bollette) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023 pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 2023 e che entra in vigore in data odierna, introducendo, tra l’altro, alcune novità per le agevolazioni alle imprese (Legge 26 maggio 2023, n. 56).

E’ diventato legge, con la pubblicazione in G.U., il cosiddetto “Decreto bollette” (D.L. n. 34/2023), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. La legge di conversione (Legge n. 56/2023) ha confermato alcune disposizioni del decreto legge e ne ha introdotte di nuove nell’ambito delle agevolazioni per le imprese.

 

L’articolo 7 quater del citato decreto, di nuova introduzione, prevede un credito d’imposta in favore delle start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità che siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il contributo in questione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, è concesso, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”. Per la disciplina di attuazione e l’individuazione delle cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnala anche la nuova disposizione di cui al comma 10 bis dell’articolo 4 del decreto legge, prevista in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca. Infatti, sono ammessi alla garanzia diretta rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di 250.000 euro, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.

 

Interessato dalle modifiche anche il settore sportivo, con interventi per far fronte all’aumento dei costi dell’energia verificatosi in tale ambito. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge n. 205/2017, sono dunque incrementate di 35 milioni di euro per l’anno 2023 (a fronte degli iniziali 25 milioni) e una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva (articolo 4 bis).

 

Le principali conferme riguardano, invece:

 

– il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il secondo trimestre dell’anno 2023;

 

– il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca per il secondo trimestre 2023;

 

– l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro.

CIPL Edilizia Industria – Treviso: definito l’EVR 2023



Determinato nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 


In data 12 aprile 2023 è stato sottoscritto da Ance Padova, Ance Treviso e la  Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Padova e Rovigo, F.i.l.c.a.-Cisl di Padova e Rovigo, F.i.l.l.e.a.-C.g.i.l. di Padova, Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Treviso e Belluno, F.i.l.c.a-Cisl di Belluno e Treviso, , F.i.l.l.e.a -C.g.i.l di Treviso il verbale di accordo per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell’anno 2022 erogabile nel 2023 per le province di Padova e di Treviso ed applicabile ai dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le parti hanno, infatti, determinato l’.E.V.R. nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali. Pertanto, le aziende non dovranno corrispondere  l’E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.





























Livello Importo Orario
7Q 0,41 euro
7 0,41 euro
6 0,37 euro
5 0,31 euro
4 0,29 euro
3 0,27 euro 
2 0,24 euro 
1 0,21 euro 

 

Settori Terziario e Turismo: oltre 5 milioni i lavoratori in attesa dei rinnovi contrattuali

I settori commercio e della grande distribuzione organizzata, del turismo, degli studi professionali, della vigilanza privata, del terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo e del comparto termale sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali

I lavoratori dei settori commercio e della grande distribuzione organizzata, del turismo, degli studi professionali, della vigilanza privata, del terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo e del comparto termale, sono in attesa di definizione dei rinnovi dei contratti nazionali.
L’obiettivo delle OO.SS., in primo luogo, resta quello di stabilire gli incrementi salariali congrui e di preservare un nucleo di regole e condizioni normative comuni a tutti i CCNL, al fine di contrastare il dumping contrattuale.
Nel corso dei primi mesi del 2023, oltre 2,5 milioni di addetti del Settore terziario distribuzione e servizi e della distribuzione moderna organizzata, hanno ricevuto una prima risposta in termini economici, seppur parziale. Grazie infatti all’Accordo ponte siglato dalle Parti Sociali nel mese di dicembre dello scorso anno è stata completata, nel mese di marzo, l’erogazione in busta paga dell’Una tantum di 350,00 euro riconosciuta a titolo di vacanza contrattuale, mentre dal mese di aprile decorre l’acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali definiti dal rinnovo.
Per il Settore turismo, con oltre 1,5 milioni di addetti in attesa di risposte sia dal punto di vista economico che normativo, lo scenario di riferimento è caratterizzato da una crescente precarietà occupazionale, da una vasta presenza di lavoro irregolare e dal part time involontario, nonchè da una flessibilità organizzativa invasiva. Precarietà anche reddituale aggravata ulteriormente dall’ampliamento dei voucher, dall’estensione della durata del contratto a tempo determinato e dall’implementazione delle prestazioni occasionali.
L’attenzione resta anche nel settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, dove oltre 100mila addetti sono in attesa del nuovo contratto nazionale scaduto nel 2015. Nonostante le mobilitazioni sindacali, le iniziative di sciopero e class action, avviate unitariamente nel tentativo di trovare la quadra sul rinnovo, e sulla quale è stato attivato anche il canale istituzionale con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, al momento non è stato ancora definito il nuovo accordo.
Anche per il settore degli studi professionali, che complessivamente occupa circa un milione di lavoratori subordinati, per il 90% donne, e 400mila tra praticanti e partite Iva, la maggior parte dei quali inseriti in piccoli studi professionali con meno di 10 dipendenti, nonostante la lunga trattativa le Parti Sociali non hanno ancora siglato il rinnovo.
Per ultimo il terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo, dove l’obiettivo è quello di uniformare i trattamenti economici e normativi applicati alla vasta platea di oltre 600mila addetti, arginare il dumping e lo sfruttamento presente nel settore.

Carta solidale, le indicazioni operative

L’INPS ha illustrato i riferimenti normativi e le istruzioni relative alla misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 26 maggio 2023. n. 1958).

L’INPS ha dedicato il messaggio in commento alla Carta solidale. La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 450) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Peraltro, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

In particolare, questi soggetti sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e di una certificazione con ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta, invece, ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di  Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL, Indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 

Beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.300.000, sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione.

I termini

Entro l’11 giugno 2023, l’INPS provvederà a mettere a disposizione dei comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità decrescente:

– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INPS, i comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari. Dopo di che, l’Istituto li renderà definitivi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmetterà in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

Successivamente alla rendicontazione di Poste Italiane, INPS, entro 4 giorni lavorativi, fornirà ai comuni, attraverso l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da comunicare nelle lettere di notifica che gli stessi dovranno inviare ai beneficiari per comunicare l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Per quel che riguarda i compiti operativi, i comuni e Poste Italiane gestiranno i rapporti con i beneficiari della misura mentre l’INPS, oltre a mettere a disposizione degli enti locali le liste dei potenziali beneficiari su un’applicazione web accessibile da portale, gestirà le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico, nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi e assicurerà la gestione dei flussi di comunicazione con Poste e i con i comuni, per la fase di assegnazione delle carte.

 

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga contrattuale fino al 31 maggio 2023

Mantenimento delle condizioni e delle prestazioni offerte al personale di settore

Nei giorni scorsi, le Parti Firmatarie Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filc-Cisl Torino e Fillea-Cigl Torino, premesso:
– la scadenza dell’Accordo Integrativo della Provincia di Torino in data 30 settembre 2022;
– la piattaforma rivendicativa per il rinnovo scaduto da parte delle OO.SS.;
– l’incontro per l’esame della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali il 22 novembre 2022;
– la proroga tecnica del CIPL in questione fino al 31 marzo 2023;
– il mantenimento degli istituti contrattuali fino al 30 aprile 2023;
hanno concordato, durante il confronto per la prosecuzione delle trattative contrattuali, la proroga degli effetti del Contratto Integrativo Provinciale, dal 31 gennaio 2023 sino al 31 maggio 2023.
Altresì, le suddette hanno autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino a mantenere, nei confronti di tutto il personale di comparto e sino sempre al 31 maggio 2023, le condizioni e le prestazioni nei medesimi termini previsti.

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

L’aggiornamento della parte normativa è stata oggetto del tavolo tecnico tra sindacati e delegazione datoriale

Si è tenuto il 23 e 24 maggio il tavolo tecnico tra le organizzazioni sindacali, Cgil-Fp,Fps-Cisl, Uil-Fpl e la delegazione datoriale Federcasa, per l’aggiornamento della parte normativa del CCNL Federcasa.
Innanzitutto, si è discusso sulla proroga dell’accordo individuale sul lavoro agile in scadenza il prossimo 30 giugno, già approvata dalla Commissione Lavoro Federcasa.
Si è, inoltre, proposta l’estensione dell’applicazione del CCNL anche alle aziende i cui settori sono differenti da quello della casa e dell’edilizia residenziale pubblica e che conseguentemente applicano anche altri contratti di lavoro, escludendone l’utilizzo anche parziale di altri contratti di lavoro.
La trattativa si è, inoltre, concentrata sul tema del contratto a tempo determinato, al fine di evitare l’abuso di tale forma contrattuale da parte delle aziende, sulla formazione del personale e della relativa necessità di inserire nel CCNL una quota annua da destinare alla formazione di tutti i dipendenti.
Fissati i prossimi incontri per il 3 e 4 luglio, al fine di trattare sugli istituiti contrattuali relativi alle relazioni sindacali e per i prossimi 17 e 18 luglio per la revisione del dettato contrattuale relativo alla classificazione del personale.

CCNL Autostrade: accordo con le OO.SS. per iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore della propria retribuzione o cedere giornate di ferie o permesso al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione

Il 23 maggio scorso è stato siglato un accordo tra le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl VL e la direzione di Autostrade per l’Italia per promuovere importanti iniziative a sostegno delle popolazioni recentemente colpite dall’alluvione.
Le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;
– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso che saranno poi convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Protezione Civile, al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione.
Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti le iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall’evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Tali iniziative, preventivamente corredate da apposita documentazione, dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale.

Assegno unico e universale: ricalcolo competenze mensili e conguagli

L’INPS comunica di aver avviato le procedure di ricalcolo degli importi dovuti per la prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico e che hanno determinato conguagli a credito e a debito (INPS, messaggio 26 maggio 2023, n. 1947). 

L’importo della rata mensile della prestazione di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) può subire variazioni sia in considerazione del momento in cui è presentata la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sia per effetto di possibili mutamenti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel corso dell’anno (ad esempio, per effetto di nuove nascite).

 

Pertanto, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

 

A seguito di tale rielaborazione, sono state determinate alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere recuperate (c.d. “conguagli a debito”).

 

I casi più frequenti che possono comportare variazioni da tener presente in sede di ricalcolo sono i seguenti:

 

– liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;

 

-maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita; 

 

– importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;

 

– conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;

 

– eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;

 

– rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili;

 

– ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo;
 

– ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 230/2021;
 

– importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

 

Qualora risulti una situazione di credito, le somme dovute sono state poste in liquidazione, in aggiunta alle quote ordinariamente percepite, a partire dalla rata del mese di aprile 2023.

 

A decorrere sempre dalla mensilità di aprile 2023, si è proceduto anche al recupero delle somme indebitamente erogate, privilegiando la compensazione degli importi, laddove possibile, con le rate future.

 

In proposito l’INPS precisa che la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF), in via analogica, applicabile all’AUU, può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni.

CIPL Agricoltura Impiegati – Pavia: siglato l’accordo per il rinnovo

Previsti aumenti degli stipendi del 3,9% e una premialità Welfare pari a 0,6%

Il 16 maggio 2023 è stato sottoscritto tra le associazioni datoriali agricole, Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Pavia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia di Pavia l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale dei quadri e impiegati agricoli della Provincia di Pavia.
L’intesa raggiunta nella sua globalità troverà attuazione nella stesura definitiva del CIPL, prevista per giugno 2023 e nel quale verrà data attuazione degli accordi raggiunti in materia di bilateralità, welfare, parte normativa e parte economica.
Per quanto riguarda la parte economica, dal 1°maggio 2023, l’accordo ha previsto l’aumento per le retribuzioni del 3,9%.
Si è stabilita inoltre, una premialità Welfare dello 0,6%, mentre per quanto riguarda le modalità di determinazione saranno stabilite da una Commissione, che analizzerà i dati della produzione, prevista a giugno 2023

Cure termali: superato il limite dell’ultimo termine revisionale

L’INAIL ha modificato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (INAIL, circolare 24 maggio 2023, n. 20).

L’INAIL ha eliminato la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici. La modifica al relativo Protocollo è stata stabilita in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 15 maggio 2023, n. 118.

La decisione dell’Istituto avviene in base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione, per cui la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità. Di conseguenza, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’INAIL eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Con la stessa logica, ad esempio, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

Pertanto, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Infine, l’Istituto segnala che le disposizioni contenute nel  citato Protocollo si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.