Fondo Sanedil: confermata l’erogazione di borse di studio anche nel 2023

E’ attivo il Bando per l’assegnazione di borse di studio per figli e lavoratori del Settore edile

Fondo Sanedil, continuando la politica degli anni precedenti, ha deciso di promuovere anche per l’anno corrente (con riferimento di anno accademico quello appartenente al periodo 2021-2022), il Bando per l’assegnazione di borse di studio destinate ai figli fiscalmente a carico dei lavoratori del settore edile e agli aderenti che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentino corsi di laurea in ambito medico e sanitario presso atenei pubblici.
Tale iniziativa è volta a fornire un supporto concreto ai lavoratori ed alle rispettive famiglie, prevedendo in particolare, l’assegnazione di 36 borse di studio così ripartite:
6 premi di euro 5.000,00 per le lauree magistrali a ciclo unico;
5 premi di euro 3.000,00 per le lauree brevi (lauree triennali);
25 borse di studio di euro 1.000,00 ciascuna a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza di corsi di studio universitari.
Le domande per la partecipazione, a cui deve esser allegata tutta la documentazione richiesta dal Bando, devono essere inoltrate necessariamente all’indirizzo pec del Fondo, a partire dalle ore 00:01 del giorno 17 luglio 2023 ed entro e non oltre le 23:59 del 15 settembre 2023 (non è necessario l’inoltro delle domande da altro indirizzo di posta elettronica certificata).

CCNL Metalmeccanica Industria (Conflavoro): sottoscritto l’accordo integrativo



Ridefiniti gli importi della retribuzione con effetto dal 1° giugno 2023


Il 23 giugno, presso la sede di Conflavoro PMI, si è raggiunto l’accordo integrativo e modificativo del contratto relativo al settore Metalmeccanica Industria tra Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal.
In data 15 luglio 2020 tra le predette Parti Sindacali era stato sottoscritto il CCNL Addetti all’Industria Metalmeccanica privata e all’Installazione Impianti, con validità ed efficacia a far data dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023.  Le predette Parti Sindacali, viste le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore metalmeccanico industria, sono addivenute nelle scorse settimane alla ridefinizione dei livelli di retribuzione anche in considerazione delle previsioni inflattive, così come misurate dall’ISTAT tramite indice IPCA, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2023.































Livelli Importi
Quadri 2.621,00
2.559,65
2° Super 2.292,90
2.137,30
1.994,05
1.862,00
1.823,45
1.785,00
1.609,70

 

CCNL Federcasa: tavolo tecnico per il rinnovo

Relazioni sindacali e approvazione del lavoro agile sono stati gli argomenti principali del tavolo tecnico 

Il 3 e 4 luglio presso la sede di Federcasa, si è tenuto il tavolo tecnico per il rinnovo del CCNL  sottoscritto anche da Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl e Fesica-Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Innanzitutto, è stato sottoscritto l’accordo sul lavoro agile e sul lavoro da remoto, che costituirà parte integrante del nuovo CCNL.
Argomento principale del tavolo tecnico è stato quello delle relazioni sindacali ed è stata discussa la revisione del CCNL in merito al richiamo sul  Protocollo Governo-Parti Sociali del 1993 e sull’Accordo nazionale interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 29 settembre 1994, con l’introduzione  del T.U. sulla rappresentanza del 2014. Tale testo ha, infatti, revisionato il sistema di costituzione delle RSU e introdotto il principio della rappresentatività, tenendo conto sia del dato associativo che del risultato delle RSU su scala nazionale, per quanto riguarda la contrattazione nazionale e su scala aziendale per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, prevedendo una rappresentatività non inferiore al 5% del dato emerso dalla ponderazione tra dato associativo e risultato RSU.
E’ stato, inoltre, proposto di costituire il Comitato Nazionale dei Garanti, formato da un rappresentante di parte datoriale per ogni rappresentante di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del T.U. 2014. 
Si sono, pertanto, discussi i seguenti articoli:
– relazioni sindacali e tutela dei lavoratori;
– livelli di contrattazione;
– diritti di informazione e confronto;
– rappresentanze sindacali unitarie.
Secondo Federcasa si dovrà procedere ad una sintesi del contenuto dei sopra indicati articoli e pertanto l’associazione sindacale provvederà alla trasmissione del testo rivisionato.
I prossimi incontri sono previsti per il 17 e 18 luglio, al fine di affrontare la tematica sulla “classificazione del personale”

Fondo Faschim: erogati i rimborsi per gli associati vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Iniziative da parte di Faschim per gli associati vittime dell’alluvione

Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, coibenti, ha deliberato un’agevolazione per gli associati residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio in Emilia Romagna ed individuati nel D.L. n. 61/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il periodo entro cui inviare al Fondo tutta la documentazione per ottenere il rimborso di eventuali prestazioni effettuate, viene esteso a sei mesi, dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2023. Dal 1° settembre 2023, viene ripristinata la norma dei 3 mesi.
Viene altresì esteso a 6 mesi il termine per la presentazione delle integrazioni per le pratiche sospese.
La sospensione con termine compreso tra il 1° marzo 2023 ed il 31 agosto 2023, avrà una data di termine presentazione dell’integrazione estesa a 6 mesi.

Ebav Veneto: contributo per spese legali e dissequestro del mezzo

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato del Veneto, ha messo a disposizione, per le aziende del Settore Trasporto merci, un contributo per spese legali e per il dissequestro del mezzo, in caso di ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità Pubblica. A giudizio insindacabile del Comitato di Categoria potrà essere erogato il contributo anche per spese legali e per il dissequestro del mezzo avvenuto per cause diverse dal ritiro della patente dell’autista. 
Il contributo, pari al 100% dei costi sostenuti, sarà erogabile per un massimo di 1.150,00 per evento. I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, potrà determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso, in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale.
Per poter ricevere il contributo sarà necessario presentare:
– copia verbale di contestazione;
– copia della fattura quietanzata per dissequestro.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica si rinvia al sito dell’Ente, www.ebav.it.

CCNL Sacristi: le scadenze di luglio



Previsti a luglio l’erogazione dei buoni pasto, nuovi importi dei minimi e degli scatti di anzianità


Il CCNL 11 maggio 2023, sottoscritto tra la F.A.C.I. e la F.I.U.D.A.C/S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) ed applicabile ai dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto le seguenti novità per il mese di luglio.
Buoni pasto
E’ prevista l’erogazione di buoni pasto il cui valore giornaliero è determinato in 5,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti. I buoni pasto non spettano ai part-time orizzontali con orario inferiore a 24 ore settimanali e/o 4 ore giornaliere. Il buono pasto non viene erogato in caso di assenza per ferie, permesso non retribuito, malattia o infortunio (compreso il ricovero ospedaliero).
Ente Bilaterale
Il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale è così calcolato sul valore convenzionale di 1.000,00 euro per 13 mensilità per gli iscritti alla FACI ed a FIUDAC/S nello 0,4% per i non iscritti a FACI nel 2,5%; per i non iscritti a FIUDACS nel 2%. Per il personale part time, il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di part time.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari al 6% del minimo tabellare, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.
Minimi Retributivi 














Livello Minimo 
1° Livello € 1.300,00
2° Livello € 1.260,00
3° Livello € 1.100,00

Scatti di anzianità


L’importo degli scatti maturati è determinato in 28,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 10 anni e 18,00 euro per i lavoratori con anzianità di servizio inferiore ai dieci anni, senza alcun ricalcolo del valore degli scatti pregressi.

Decreto Lavoro e CIGS, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto è intervenuto per illustrare i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del D.L. n. 48/2023, fornendo le istruzioni per la corretta gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2512).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) prevede all’articolo 30 un intervento per gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, con la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato. L’intervento è in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

Durata e caratteristiche dell’intervento

Come già anticipato, il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

Più in particolare, l’articolo 30 del Decreto Lavoro prevede che il trattamento straordinario di integrazione previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs  n. 148/2015, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs n. 148/2015.

Il trattamento di integrazione salariale in commento è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverrà da parte dell’INPS esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Istruzioni procedurali

L’INPS ha reso noto che In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “147”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Convertito in legge il Decreto Lavoro: le novità

Il D.L. n. 48/2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati. Tra le modifiche quelle su Assegno di inclusione, contratti a tempo determinato e in somministrazione e smart working (Legge 3 luglio 2023, n. 85).

Il Decreto Lavoro è stato convertito in Legge n. 85/2023 dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati. L’iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo del Decreto n. 48/2023, tra le quali quelle sulla misura dell’Assegno di inclusione, quelle sui contratti a termine e in somministrazione e sul lavoro agile.

Le misure relative all’inclusione sociale

La Legge ha ampliato la platea dei beneficiari dell’Assegno di inclusione che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza. Infatti, sono stati inclusi i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Inoltre, l’offerta di lavoro al componente che riceve la misura di inclusione viene definita congrua anche nel caso si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Una deroga è stata infine inserita per il nucleo familiare in cui siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in questo caso l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, mentre nelle altre ipotesi non vi sono limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

Lavoro a tempo determinato e in somministrazione

La Legge di conversione non prevede l’apposizione di causali ai rinnovi di contratti a tempo determinato se la la durata totale del contratto non supera i 12 mesi (tra i quali non vanno conteggiati i periodi precedenti la data del 5 maggio 2023).

Inoltre, si incentiva l’utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, escludendo dai limiti quantitativi i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato, di lavoratori in “ex mobilità“, soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Smart working

Prorogato il lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati considerati fragili (D.M. 4 febbraio 2022) con eventuale cambiamento delle mansioni, così come vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le norme per il riconoscimento in modalità semplificata dello smart working per i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni (se l’altro genitore non gode di sostegni al reddito o è disoccupato) o esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Semplificazione delle informazione dovute al lavoratore

Viene consentito il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata anche nel caso di modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato.

Contratti di espansione

Vengono prorogati fino al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale con un incremento delle risorse.

Incentivi all’occupazione giovanile

La Legge di conversione ha stanziato nuovo risorse per l’assunzione di giovani per l’occupazione giovanile, in particolare per under 30, NEET, giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Prestazioni occasionali

Vengono incentivate le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Decreto lavoro è stato modificato abolendo l’obbligo da parte del lavoratore di mostrare al medico una copia della cartella sanitaria rilasciatagli dal precedente datore di lavoro  nel corso della visita preventiva, se oggettivamente non più reperibile. Inoltre, viene inserito il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della classe L/SNT/4 tra i titoli di studio di cui devono essere in possesso il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Fondo per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo in questione è stato incrementato con 5 milioni di euro per il 2023.

Prepensionamento dei giornalisti 

Incrementate le risorse per prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell’editoria, con autorizzazione di una spesa di euro 1,2 milioni per l’anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l’anno 2028.

Call center

Introdotto all’interno degli schemi delle procedure competitive l’obbligo dell’applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center impegnati nelle attività di maggior tutela, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele  graduali, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.  

Stralcio dei debiti contributivi 

Viene stabilito uno stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro.

TFS e adesione alla previdenza complementare: istruzioni per la trasmissione telematica

 L’INPS rende note le istruzioni operative per consentire alle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro la corretta trasmissione in via telematica del trattamento di fine servizio (TFS) in caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare (INPS, messaggio 4 luglio 2023, n. 2497).

L’INPS, per venire incontro alle richieste pervenute da parte di alcune Amministrazioni ed Enti datori di lavoro, fornisce chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire per la trasmissione del trattamento di fine servizio (TFS) telematico nel caso di dipendenti cessati dal servizio e aderenti alla previdenza complementare.

 

In tale caso specifico l’“Ultimo miglio TFS” deve essere configurato e certificato come segue: 

 

“Dati utili TFS”: nel campo “data fine” deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare che è quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente. Questo ultimo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, aderente al Fondo di previdenza complementare, il giorno successivo all’adesione deve risultare in Posizione assicurativa in regime “Optante”;

 

“Motivo Cessazione”: deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”.

 

Si precisa che la retribuzione da indicare nell’“Ultimo miglio TFS” deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.

 

Il codice fiscale dell’iscritto va inserito nella maschera di “Ricerca Iscritto” presente in “Comunicazione di Cessazione TFS” mentre, l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nell’“Ultimo miglio TFS”, deve essere indicato nel campo “Data Cessazione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS descrive poi i controlli effettuati dal sistema, ovvero:

 

1) verifica nell’“Ultimo Miglio TFS” della presenza del seguente motivo di cessazione: “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”; 

 

2) verifica in Posizione assicurativa che il giorno successivo all’ultimo giorno in regime “TFS” sia indicato in regime “Optante”; 

 

3) verifica che l’Amministrazione/Ente di ultimo servizio dell’iscritto presente su Posizione assicurativa (periodo relativo alla cessazione effettiva dal servizio) corrisponda all’Amministrazione/Ente con cui l’operatore si è autenticato o, comunque, ad Amministrazione/Ente gestito dall’Amministrazione/Ente dell’operatore che sta effettuando la trasmissione del TFS telematico. La “Comunicazione di cessazione TFS” può essere inoltrata anche da un operatore dell’Amministrazione/Ente di appartenenza dell’iscritto alla data di cessazione effettiva dal servizio. 

 

L’esito positivo dei suddetti controlli consente all’operatore dell’Amministrazione/Ente di inserire e inviare una “Comunicazione di cessazione TFS” per gli iscritti che prestavano servizio, al momento dell’adesione alla previdenza complementare, presso un’Amministrazione/Ente diverso dall’Amministrazione/Ente dell’operatore autenticato.

CCNL Boschi e foreste-Industria: con luglio nuovi minimi retributivi e prima tranche Una Tantum



Una Tantum e nuovi minimi tabellari per i dipendenti del Settore


L’Ipotesi di Accordo siglata in data 20 giugno 2023, fra FederlegnoArredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, per rinnovare il CCNL dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022, prevede, con la mensilità di luglio, l’aggiornamento dei minimi contrattuali sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente, nonché il versamento della prima tranche Una Tantum a favore dei lavoratori in forza alle date di erogazione.
La disciplina contrattuale rinnovata decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le importanti novità.
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alle date di corresponsione, viene erogato un importo a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del Tfr, tenendo però conto degli incrementi di produttività nel settore, del valore di euro 600,00 lordi, a copertura del periodo che va dal 1° gennaio 202023 al 30 giugno 2023. La suddetta somma viene versata in due tranche:
– la prima di euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2023;
– la seconda di euro 300,00 lordi con marzo 2024.
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, i valori di Una Tantum vengono riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti, ovverosia, se assunti fino al quindicesimo giorno del mese è dovuta al 100%, se assunti dal sedicesimo giorno non è dovuta.
Ed inoltre, le somme vengono riproporzionate, per i lavoratori impiegati a tempo parziale, sulla base dell’orario effettivo risultante dal contratto individuale.
Minimi retributivi
Entro gennaio 2024 e gennaio 2025, le Parti stipulanti definiscono gli incrementi dei minimi tabellari validi dal 1° gennaio ed a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.
La base di calcolo per ogni livello è così composta:
– paga base;
– contingenza;
– EDR;
– tre aumenti periodici di anzianità.
Alla suddetta base viene applicata la percentuale IPCA come specificata e validata per ogni livello salariale.
Il CCNL individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM).
In aggiunta, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023 viene corrisposto, a partire da luglio 2023, l’aumento dei minimi retributivi pari ad euro 102,20 lordi al Parametro 100. Questo incremento assorbe tutti gli anticipi su futuri incrementi contrattuali definiti a livello aziendale.




































































































































Livello Categorie parametro Paga base al 31/12/2022 Contingenza E.D.R. Minimi al 31/12/2022 Aumento dal 01/07/2023 Minimi dal 01/07/2023
12° AD3 (Quadri) 210,0 2.115,59 531,91 10,33 2.657,83 214,62 2.872,45
11° AD2 205,0 2.066,47 531,91 10,33 2.608,71 209,51 2.818,22
10° AD1 195,0 1.965,41 529,75 10,33 2.505,49 199,29 2.704,78
AC5 185,0 1.864,95 527,94 10,33 2.403,22 189,07 2.592,29
AC4 170,0 1.714,33 525,22 10,33 2.249,88 173,74 2.423,62
AC3/AC2/AS4 155,0 1.563,67 522,41 10,33 2.096,41 158,41 2.254,82
AS3 147,5 1.488,87 521,02 10,33 2.020,22 150,75 2.170,96
AC1/AS2 140,0 1.412,95 518,45 10,33 1.941,73 143,08 2.084,81
AE4/AS1 134,0 1.352,54 517,76 10,33 1.880,63 136,95 2.017,57
AE3 126,5 1.277,20 516,53 10,33 1.804,06 129,28 1.933,34
AE2 119,0 1.201,85 514,79 10,33 1.726,97 121,62 1.848,59
AE1 100,0 1.011,23 512,16 10,33 1.533,72 102,20 1.635,92