Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento dell’indennità

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro ai fini dell’erogazione del beneficio economico (INPS, messaggio 3 gennaio 2024, n. 27).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), riepilogando, nel messaggio in oggetto, il funzionamento del SIISL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) ai fini del pagamento dell’indennità.

 

Si ricorda che, per accedere al beneficio economico – pari a 350 euro mensili per la durata della partecipazione alle attività e nel limite massimo di 12 mensilità – il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato a un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

 

La partecipazione deve avvenire a una delle seguenti attività:

 

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3.attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

 

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

 

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua poi la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

 

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

 

– Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

 

Pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica a decorrere dalla mensilità di marzo 2024.

 

Invece, in fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:

 

– Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

– Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

– Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.

 

Si ricorda che l’interessato deve dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività, pena, in difetto, la sospensione del beneficio.

 

Fondo Salute Sempre: apertura della campagna di adesione per i familiari degli iscritti

C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla Campagna di adesione 2024 per i Familiari degli iscritti a Salute Sempre e per i Pensionati di settore

Il Fondo Salute Sempre, nel proseguire la collaborazione con UniSalute per la gestione della polizza sanitaria, ha comunicato ai propri iscritti che sarà possibile inviare il modulo di adesione online per iscrivere i propri familiari al Fondo fino al 29 febbraio 2024

Il contributo annuo per l’estensione ammonta a 90,00 euro per ciascun familiare. Per procedere con l’adesione sarà sufficiente inserire i dati dei familiari come da stato di famiglia sul sito del Fondo e seguire le istruzioni. In caso di conclusione dell’adesione con relativo pagamento non sarà più possibile apportare alcuna modifica in un momento successivo.
Si ricorda che la copertura è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, e che per stato di famiglia si intende:
– coniuge non fiscalmente a carico/convivente more uxorio;
– figli minorenni;
– figli fiscalmente a carico fino ai 26 anni;
– i figli con un grado di invalidità superiore al 66%. 

CCNL Ambasciate: a partire da gennaio in arrivo aumenti retributivi



Con la retribuzione di gennaio incrementi dei minimi per il personale delle Ambasciate


Con il CCNL del 6 aprile 2023, sottoscritto dalle OO.SS. di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Ceuq e i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi da erogarsi a partire da gennaio 2024 in favore del personale che lavora presso Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali presenti in Italia. L’accordo prevede aumenti sui minimi a gennaio 2023, gennaio 2024 e gennaio 2025.
Nella tabella riportata di seguito i minimi dal 1° gennaio 2024.



































Livello Minimo
A 1 2.070,42
A Super 2.070,42
A 2 1.972,57
B 1 1.901,83
B 2 1.857,24
B 3 1.809,09
C 1 1.771,50
C 2 1.672,36
C 3 1.581,37
C 4 1.485,26

Gli esoneri per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL

Fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi allo sgravio in favore dei datori di lavoro privati (INPS, circolare 29 dicembre 2023, n. 111).

L’INPS ha illustrato le le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

In particolare, la misura è stata introdotta dal Decreto Lavoro (articolo 10, comma 1 e articolo 12, comma 10 del D.L. n. 48/2023), in favore dei datori di lavoro privati che operano le citate assunzioni o trasformazioni contrattuali, prevedendo l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo  in questione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura, comunque, viene riconosciuta esclusivamente ai datori che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativaSIISL.

L’INPS, peraltro, sottolinea che, in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione, l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri in trattazione, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto di questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

La misura e la durata

L’agevolazione, come già detto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero contributivo spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Inoltre, l’esonero in oggetto, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, spetta nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta.

Infine, la circolare in commento esamina i casi di assunzione intermediate da agenzie per il lavoro o di enti (tra i quali quelli del Terzo Settore), le condizione di spettanza dell’esonero e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS: operazioni di conguaglio

L’INPS indica le modalità di conguaglio da operare nel flusso Uniemens per poter fruire dello sgravio contributivo in favore delle imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 (INPS, messaggio 2 gennaio 2024, n. 5).

I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà difensiva hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

In relazione alla suddetta previsione dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 (convertito in Legge n. 608/1996), l’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca in apposito allegato quali sono le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023, dando anche le istruzioni per le operazioni di conguaglio.

 

Infatti, la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro e le imprese interessate usufruiranno delle riduzioni contributive in argomento mediante le operazioni di conguaglio, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero entro il 16 aprile 2024).

 

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, viene precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno compilare il relativo flusso per esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato secondo le modalità sotto riportate.

 

In particolare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

 

nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;

 

nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996”.

 

Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.

Fondo Fasa: partita la campagna di adesione per i familiari dei lavoratori

Fino al 16 febbraio 2024 è possibile iscrivere i familiari alla polizza ed usufruire dei servizi sanitari del Fondo

I familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende alimentari possono essere iscritti su base volontaria al Fondo Fasa, purché i dipendenti siano iscritti a propria volta. Questo è possibile proprio in virtù del rinnovo del CCNL Alimentari-Industria. Per quel che concerne, quindi, l’iscrizione dei familiari è obbligatorio che la suddetta riguardi tutti i componenti che risultano nello stato di famiglia: coniuge o convivente more uxorio; figli della dipendente o del dipendente non presenti sul medesimo stato di famiglia, purché fisicamente a carico per almeno il 50%. I figli non fisicamente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii, ecc., non possono iscriversi al Fondo e non possono considerarsi inclusi nella copertura, sebbene convivano con il titolare della polizza. Viene precisato, inoltre, nella nota del Fondo, che se i due coniugi o conviventi more uxorio sono entrambi dipendenti da Aziende iscritte al Fondo, questi vengono inseriti entrambi in qualità di titolari e non come beneficiari. Mentre, i figli a carico possono beneficiare della polizza. I familiari possono aderire alla campagna per il Fondo Fasa fino al 16 febbraio 2024. Il pagamento avviene tramite MAV, tramite l’accesso online e previa compilazione del form dedicato.
Per i beneficiari, la quota contributiva ordinaria annua è di 24,00 euro per coniuge o convivente e per figlio fisicamente a carico.

Inoltre, in mancanza di avvenuta iscrizione al Fondo familiari entro il 16 febbraio 2024 da parte dell’iscritto, questi non hanno diritto alle prestazioni sanitarie erogate dalla polizza del Fondo e non è possibile ripristinare la copertura in data successiva al termine della campagna di adesione.
Mentre, qualora il rapporto di lavoro dipendente dovesse interrompersi, o venga meno il versamento della contribuzione da parte dell’azienda, la copertura sanitaria del titolare della polizza termina allo scadere del contratto di lavoro; a differenza dei beneficiari che godono della polizza fino al 31 dicembre 2024, a patto che si sia provveduto al pagamento della quota sanitaria.

CCNL Allevatori Zootecnici: da gennaio previsto un aumento sulla retribuzione



Dal 1°gennaio prevista la seconda tranche di aumenti per i dipen­denti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici


L’Accordo del 14 novembre scorso sottoscritto dall’Associazione Italiana allevatori e dalla Flai-Cgil, dalla Fai-Cisl, dalla Uila-Uil ha previsto per i dipen­denti dalle organizzazioni degli allevatori, dei consorzi e degli enti zootecnici un adeguamento economico per il biennio 2023-2024, disposto nella misura del 5,5% complessivo.
Ha, pertanto, previsto degli aumenti sui minimi nelle seguenti scadenze:
– 1° novembre 2023,
– 1° gennaio 2024;
– 1° luglio 2024;
– 1° novembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024.












































Area/Liv. Minimi dal 1° gennaio 2024
1/2 2.220,49
1/3 2.123,82
1/4 2.026,70
1/5 1.954,54
2/1 1.882,43
2/2 1.832,28
2/3 1.759,37
2/4A 1.662,89
2/4B 1.631,24
2/5 1.612,74
2/6 1.539,90
3/1 1.392,35
3/2 1.273,35

 

Legge di bilancio 2024, i provvedimenti sul lavoro

Tra i punti più importanti, la proroga dell’esonero contributivo per i dipendenti, l’elevazione del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit, lo sgravio per le lavoratrici madri (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023): molteplici gli interventi in materia di lavoro e di previdenza, tra i quali spiccano la proroga per tutto il 2024 dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro), le misure per le madri lavoratrici e la detassazione per i premi di produttività e la rivisitazione dei limiti di esenzione per i fringe benefit.

Il taglio del cuneo fiscale

La Legge di bilancio 2024 al comma 15 dell’articolo 1 proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (fino a 35.000 euro annui) e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (fino a 25.000 euro annui.

Lavoratrici madri

I commi da 180 a 182 stabiliscono, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Fringe benefit

Per quel che riguarda i fringe benefit, si eleva (commi 16 e 17), per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate
dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa. Confermata la detassazione dei premi produttività al 5% (comma 18).

Deduzioni per le imprese che assumono

Vi sono maggiori deduzioni, dal 120% fino al 130%, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del Reddito di cittadinanza. Previsti 1,3 miliardi per finanziare l’agevolazione.

Detassazione del lavoro notturno e festivo turistico-alberghiero

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, si riconosce (commi da 21 a 25) una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro.

Sgravio per l’assunzione di donne vittime di violenza

I commi da 191 a 193 riconoscono  uno sgravio contributivo totale (entro determinati
limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Pensioni

Sul versante previdenziale, tra l’altro, proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137); estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di 8 mesi per i soggetti privati e di 9 mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140).

Integrazione salariale

Per quel che riguarda l’indennità e di trattamenti di integrazione salariale i commi da 142 a 155 prevedono il riconoscimento a regime, per 6 mensilità, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti.

Inoltre, si prorogano (commi da 168 a 176) alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico
nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre vengono stanziate ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla
riorganizzazione o crisi aziendale.

CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): importanti novità retributive per i lavoratori del settore



Con il mese di gennaio previste nuove retribuzioni ed aumentata l’indennità di disponibilità


Il CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal) siglato il 17 gennaio 2023 tra Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, prevede importanti novità per i lavoratori del settore.
Per quanto riguarda il trattamento economico, dal 1° gennaio 2024 viene corrisposta per 13 mesi, la nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile comprensiva dell’indennità di contingenza e dell’elemento distinto della retribuzione (Edr) per i quadri, gli impiegati e gli operai come riportato nella tabella sottostante.

Minimi retributivi












































Livello Minimo
Quadro 2.498,16
A1 2.133,84
A2 1.894,44
B1 1.696,67
Operatore di Vendita cat. 1 1.527,00
B2 1.519,72
Operatore di Vendita cat. 2 1.367,75
C1 1.363,59
C2 1.249,08
Operatore di Vendita cat. 3 1.227,23
D1 1.155,40
Operatore di Vendita cat. 4 1.124,17
D2 1.040,90

Indennità di disponibilità
Il lavoratore che svolge una prestazione di lavoro a richiesta o a chiamata dell’azienda, ha diritto alla corresponsione dell’indennità oraria di disponibilità pari a:
1,8601 euro per il livello C1;
1,7060 euro per il livello C2;
1,5790 euro per il livello D1;
1,4292 euro per il livello D2.
Tale emolumento viene riconosciuto per ogni ora di disponibilità resa dal lavoratore intermittente. In caso di malattia o di altra causa in cui è impossibilitato a rispondere alla chiamata, salvo forza maggiore, egli ha l’obbligo di informare in maniera tempestiva il proprio datore di lavoro, non oltre 12 ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la durata. In caso di temporanea indisponibilità per qualsiasi causa dovuta, il dipendente non ha diritto a percepire la relativa indennità. Ed ancora, qualora da parte di questo vi sia un reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata, l’erogazione dell’indennità viene sospesa.
Si specifica che la competenza di cui trattasi è soggetta alla contribuzione previdenziale, mentre invece viene esclusa dal calcolo delle retribuzioni dovute per festività e ferie, non risultando altresì utile nella determinazione del Tfr. Nei casi di contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’indennità di disponibilità, il dipendente ha diritto al welfare contrattuale pro quota così come previsto per tutti i lavoratori.
Retribuzione del lavoratore intermittente
Circa la retribuzione del lavoratore intermittente per ogni ora di servizio effettivamente prestato è previsto il riconoscimento economico come riportato di seguito.






























































Descrizione Livello D2 Livello D1 Livello C2 Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 6,0168 6,6786 7,2201 7,8820
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione 0,3642 0,4042 0,4370 0,4771
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5497 0,6073 0,6561 0,7154
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,5497 0,6073 0,6561 0,7154
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1525 0,1685 0,1821 0,1985
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 0,2305 0,2547 0,2752 0,3000
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 8,6453 9,5322 10,2825 11,1936

CCNL Lavoro domestico: implemento delle prestazioni sanitarie Cassa Colf

Nuove prestazioni sanitarie per gli iscritti del settore

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa per il personale colf e badanti Cassa Colf, implementa i servizi per i datori ed i lavoratori del settore mediante prestazioni aggiuntive e rafforzando quelle già a loro disposizione.
A tal proposito per tutti gli aderenti è stato realizzato un apposito piano sanitario che conta prestazioni ordinarie ed in convenzione.
Tra quelle ordinarie si enunciano: le prestazioni di assistenza indiretta e di rimborsi le cui domande devono essere inoltrate agli uffici di Cassa Colf insieme alla relativa documentazione medica; indennità giornaliere per il ricovero ospedaliero e per la convalescenza in conseguenza al ricovero; indennità per grandi interventi chirurgici presso strutture pubbliche; i rimborsi integrali di ticket sanitari per i servizi avuti mediante il SSN; il rimborso per le spese realizzate durante il periodo della gravidanza e un contributo per la nascita di un figlio; il rimborso spese per gli interventi chirurgici posti in essere nel primo anno di vita del neonato figlio del lavoratore di settore; il rimborso per l’acquisto o per il noleggio di ausili ortopedici e riabilitativi e per le spese dovute per via di trattamenti fisioterapici effettuati privatamente; contributo per spese funerari in caso di decesso del lavoratore, nonché i rimborsi per prestazioni psicoterapeutiche.
Tra i servizi in convenzione si ricordano: le prestazioni di assistenza diretta prenotabili presso centri convenzionati Unisalute; il pagamento diretto e integrale per prestazioni di Alta Specializzazione introdotte dal 1° gennaio 2022; il pagamento diretto e integrale di un massimo di 7 visite specialistiche per annualità; prestazioni odontoiatriche ossia visita di controllo, ablazione del tartaro e prestazioni di implantologia; il pacchetto prevenzione, tariffe agevolate per prestazioni non incluse nel pacchetto in copertura o per il raggiungimento del massimale annuo; nonché servizi di consulenza e di informazioni sanitarie telefoniche.
Altresì, Cassa Colf ha previsto solo per quest’anno altri servizi sanitari sperimentali.
Fino al 31 dicembre 2024 poi vengono erogate le prestazioni per:
– eventi traumatici senza ricovero quando in caso di malattia o a seguito di un infortunio il lavoratore riporta traumi per i quali si deve applicare un’immobilizzazione non rimovibile necessitando di riposo. Tale servizio deve esser prescritto da una struttura pubblica o convenzionata quale il pronto soccorso, dando diritto al lavoratore di ricevere un’indennità pari a 30,00 euro per un massimo di 10 giorni di prognosi annui;
– interventi ambulatoriali. In tal caso vanno riconosciuti al lavoratore 30,00 euro al giorno a partire dal 5° giorno di convalescenza, per un massimo di 10 giorni annui;
– lista grandi interventi ambulatoriali. Nelle circostanze in cui devono esser effettuati grandi interventi chirurgici ambulatoriali nelle strutture pubbliche o convenzionate, Cassa Colf garantisce la somma di 300,00 euro per un intervento all’anno.
– lista interventi ammessi a finanziamento: sindrome di De Quervain; cataratta; sindrome del tunnel carpale; sindrome del tunnel tarsale; sindrome del canale di Guyon; dito a scatto;
– invalidità. Si prevedono rimborsi per un importo pari a 3mila euro a persona non ripetibile, e per chi ha un’invalidità permanente. Questa deve essere diagnosticata e approvata in caso di infortunio sul lavoro o malattie professionali certificata dall’Inail, di grado uguale o superiore al 91%; per patologia certificata dall’Inps, di grado uguale o superiore al 91%.
Il rimborso altresì previsto per:
– le prestazioni sanitarie di tipo diagnostico-terapeutico ed infermieristico, domiciliari e ambulatoriali, purché collegate alla patologia;
– consulenza psicologica; visita psichiatrica; visita neurologica;
– presidi finalizzati al supporto di deficit motori;
– prestazioni di fisioterapia domiciliare per deficit certificati;
– presidi e ausili sanitari prescritti da un medico.
Vi sono inoltre prestazioni assicurative nei casi di responsabilità civile verso terzi e su responsabilità civile in caso di rivalsa Inail.
Il rimborso spese per assistente familiare in caso di non autosufficienza permanente del datore di lavoro viene esteso anche per gli iscritti oltre i 70 anni di età. A tal fine si specifica che Cassa Colf rimborsa ai datori di lavoro domestico le spese documentate solo alle condizioni di seguito elencate:
– almeno un anno di contribuzione;
– non autosufficienza uguale o maggiore ai 40 punti maturata successivamente al 1° luglio 2021;
– non autosufficienza avvenuta dopo l’iscrizione alla Cassa;
– solo il titolare del rapporto di lavoro deve presentare la non autosufficienza.
La prestazione prevede fino ad un massimo di 300,00 euro mensili e fino a 12 mesi consecutivi, da presentare entro 60 giorni, non ripetibile.