Istruzioni applicative dell’indennità una tantum 200 Euro

L’Inps fornisce istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. “decreto Aiuti”, in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di soggetti (Circolare 24 giugno 2022, n. 73)

La circolare dell’Inps affronta in modo sistematico la questione dell’indennità “una tantum” (bonus 200 euro), e dopo un escursus del quadro normativo, fornisce le istruzioni applicative del beneficio in relazione alle diverse categorie di beneficiari, distinguendo altresì le fattispecie dei lavoratori dipendenti, dei beneficiari a cui l’indennità è riconosciuta dall’Inps in via automatica e di quelli che ricevono il beneficio a seguito di apposita domanda.
Di seguito, in particolare, si illustrano gli aspetti che interessano i datori di lavoro per il recupero dell’indennità erogate, nonché i termini e le modalità di riconoscimento del beneficio:
– ai titolari di pensione e prestazioni similari;
– alle altre categorie di beneficiari, distinti tra percettori automatici e percettori a domanda.

LAVORATORI DIPENDENTI


Riguardo all’indennità da riconoscere ai lavoratori dipendenti, l’Inps ha precisato che possono accedere al beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, sono beneficiari i lavoratori destinatari dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), e cioè coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità “una tantum”. Il “Decreto Aiuti” ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero, al fine di beneficiare dell’indennità; in proposito l’Istituto ha esteso tale periodo di riferimento fino al 23 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, ed i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021, a cui l’Inps riconosce l’indennità su richiesta, i datori di lavoro devono procedere in automatico al pagamento dell’indennità stessa, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti suindicati. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
L’esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nell’UniEmens deve essere fatta con le seguenti modalità:


a) Datori di lavoro privati: nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, devono essere indicati i seguenti elementi:
– nell’elemento <codice causale> va inserito il nuovo valore “L031”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> va inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> va indicato l’anno/mese “06 – 07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> va indicato l’importo da recuperare;


b) Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica: nella denuncia del mese di luglio 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> deve essere compilato nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> va inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> va inserito il mese 06 o 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> va inserito il valore “35”;
– nell’elemento <Importo> va indicato l’importo da recuperare;


c) Datori di lavoro agricoli: per i lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, all’interno di <DenunciaAgriIndividuale>, devono essere indicati i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoRetribuzione> va inserito il <CodiceRetribuzione> “9” e va compilato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare. Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato: “nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022) e nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022).

TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE


Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità con tali prestazioni.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione che consentono di accedere al beneficio devono intendersi ricompresi:
– l’APE sociale;
– l’APE volontario;
– l’indennizzo commercianti;
– gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
– le prestazioni di accompagnamento a pensione;
– l’indennità mensile del contratto di espansione.
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
– pensione di inabilità;
– assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
– pensione, non riversibile, per sordi;
– assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
– pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.


Oltre al requisito della residenza i beneficiari devono avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. A tal fine, sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.


Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.


L’indennità è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità di presentare alcuna istanza.


In caso di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e da altri Enti previdenziali, il pagamento dell’indennità è effettuato sulla pensione erogata dell’INPS.
Nella sezione personale “MY INPS” sarà messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità.
Qualora il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI AUTOMATICI)


L’indennità una tantum è erogata d’ufficio da parte dell’INPS ai titolari, nel mese di giugno 2022, di determinate prestazioni erogate dall’Istituto stesso. In tal caso, l’indennità viene erogata dall’Istituto nel mese di ottobre 2022. I percettori automatici sono:
a) i soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’unica condizione di accesso al beneficio è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). L’indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022;
b) coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
c) i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie che hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021:
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.


ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI A DOMANDA)

Collaboratori coordinati e continuativi


L’indennità una tantum è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell’accesso al beneficio il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare attivo alla data del 18 maggio 2022 e il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata Inps.
Inoltre, i potenziali beneficiari:
– non devono essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione;
– non devono essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– devono possedere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, tali lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente.
Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere cumulato almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e percepito un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori autonomi occasionali


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, in ai predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile. Inoltre, i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – devono risultare iscritti alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio


L’indennità una tantum è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori devono aver percepito, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e devono risultare iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori domestici


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.
I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:
– di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
– di uno o più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. A tal fine, si computano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
Ai fini del pagamento, che avverrà nel mese di Luglio 2022, il richiedente deve indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento dell’indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.
L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Presentazione della domanda


Per i percettori a domanda, quest’ultima deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. Limitatamente ai lavoratori domestici, la domanda deve essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione della domanda sono: SPID di livello 2 o superiore; – Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); – Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA


Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità come lavoratore dipendente, titolare di trattamenti pensionistici o appartenente alle altre categorie.

Accredito contribuzione procedura di emersione rapporti di lavoro: chiarimenti

La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario nell’ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, prevista dal cd. Decreto Rilancio, è proporzionalmente ridotta in relazione al minimale retributivo stabilito per l’accredito dei contributi obbligatori ai fini pensionistici (Inps – Circolare 21 giugno 2022, n. 72)

Secondo la previsione del cd. “Decreto Rilancio”, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima dell’istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro è tenuto al “pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale”, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono state stabilite con apposito decreto del Ministero del Lavoro del 7 luglio 2020.
Il suddetto decreto ministeriale ha stabilito che il contributo forfetario ai fini previdenziali è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, nella misura fissa di:
a) € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfetario è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Riguardo alla copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfetario, l’Inps ha chiarito che la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfetarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfetario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.
Al riguardo, l’Inps ha precisato che, attesa la specificità della fattispecie, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni. In particolare:
– per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfetaria – calcolata sulla base del contributo forfetario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario. Per quanto riguarda il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici, sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfetaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019). Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfetaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo forfetario di emersione, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte. A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici;
– per gli operai agricoli, applicando al contributo forfetario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfetaria da valorizzare sull’estratto conto per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfetario è pari a € 316,53 mensili. Nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfetaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfetaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 e così di seguito.

Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfetario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all’applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Con riferimento alle somme versate in eccesso a titolo di contributo forfetario, l’Inps ha evidenziato che secondo la disciplina in materia di determinazione del contributo stesso, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.
Tuttavia, saranno restituiti, per la quota di propria competenza, gli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

Scuole Private Laiche – Aninsei: Accordo 13/6/2022


 

Il giorno 13 giugno 2022, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale, composta da ANINSEI e CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL per la sottoscrizione dell’accordo in materia di contratti determinati relativi a docenti non abilitati

Le Parti dopo ampia e approfondita discussione, hanno concordato il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga DLgs 81/2015, che quale allegato n. 8 fa parte integrante del CCNL 2021-2023.


Pertanto, hanno disposto che il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all’espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole.
Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato.
Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell’effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.


Infine, le Parti hanno corretto un refuso: all’art. 1 Parte II del CCNL 2021-2023, Sfera di applicazione del CCNL, per errore di trascrizione era stato omesso “Università private” nell’elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del CCNL. Si è così convenuto di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole “Università private” al termine dell’elenco dopo le parole “Scuole speciali per minori”.

Misure di sicurezza nelle Agenzie di Riscossione


 


Siglato il nuovo Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza nell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con validità fino al 30 settembre 2022.

Con il suddetto protocollo è prevista la presenza dei dipendenti nelle sedi e sportelli dell’Ente sarà programmata nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, fermo restando l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico e con le limitazioni di capienza massima consentita, attualmente un metro, indicate nelle planimetrie sviluppate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente in accordo con le Direzioni Regionali.
Fino al 31 luglio 2022 i lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, che hanno già prodotto la consegna della certificazione rilasciata dal medico di medicina generale che attesti la sussistenza delle condizioni, potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Sempre fino al 31 luglio 2022, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sarà consentita anche ai lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di tipo chirurgico fornite dall’Ente.
Il personale dell’Ente per le attività svolte in esterno o presso i locali di soggetti terzi deve rispettare le norme comportamentali di carattere generale vigenti sul territorio nazionale e quelle specifiche, tempo per tempo vigenti, dei diversi territori.
Al personale addetto alle attività in esterno, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanziamento, saranno forniti i seguenti dispositivi, come misura di prevenzione e protezione che si aggiungono al costante rispetto della distanza minima di sicurezza:
– visiera protettiva;
– mascherina filtrante del tipo FFP2;
– guanti monouso;
– flacone con gel disinfettante.
Le riunioni devono avvenire preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento.


Elemento di garanzia retributiva a giugno per il CCNL Tessile Confapi

Spetta, con la retribuzione del mese di giugno, l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 240 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con l’intento di favorire la contrattazione aziendale e anche al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, l’elemento di garanzia retributiva di cui al presente articolo potrà essere utilizzato nell’istituzione di premi aziendali, anche in adesione agli accordi territoriali sottoscritti a seguito dell’Accordo Interconfederale del 26/7/2016 tra Confapi e CGIL, CISL, UIL in materia di detassazione e welfare.


Igiene ambientale: approvato l’accordo di rinnovo del CCNL



E’ stata sciolta la riserva sull’accordo di rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali


Le Segreterie Nazionali, a seguito della consultazione e in considerazione del consenso quasi totale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno formalizzato lo scioglimento della riserva sull’Accordo di Settore valido per il rinnovo dei CCNL dei servizi ambientali per il periodo 2022/2024..


Incremento delle retribuzioni base parametrali (TEM)
Le Parti convengono che le retribuzioni base parametrali mensili di cui all’art. 27 del CCNL vengano incrementati a regime di euro 80,00 riferiti al parametro medio 130,07, con le decorrenze di cui alla tabella che segue.









Decorrenza

1/7/2022

1/7/2023

1/7/2024

Totale

Aumento 30 25 25 80


 


Retribuzioni base parametrali










































































































Livello

Parametro

Decorrenze

 

 

Dall’1/7/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Q 230 3.411,36 3.455,57 3.499,77
8 204,67 3.035,65 3.074,99 3.114,33
7 A 184,41 3.005,12 3.040,56 3.076,01
7 B 175,36 2.600,93 2.634,63 2.668,34
6 A 166,84 2.474,54 2.506,61 2.538,67
6 B 159,15 2.360,53 2.391,12 2.421,71
5 A 151,29 2.243,92 2.273,00 2.302,08
5 B 144,86 2.148,55 2.176,39 2.204,24
4 A 138,57 2.055,26 2.081,89 2.108,53
4 B 134,36 1.992,79 2.018,61 2.044,44
3 A 130,07 1.929,19 1.954,19 1.979,19
3 B 124 1.839,16 1.862,99 1.886,83
2 A 123,51 1.831,89 1.855,63 1.879,37
2 B 111,11 1.648,00 1.669,36 1.690,71
1 A 100 1.483,19 1.502,41 1.521,63
1 B 88,38 1.310,85 1.327,84 1.344,82
J 80 1.186,56 1.201,94 1.217,31


In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il primo semestre 2023 alla definizione della revisione del sistema di classificazione del personale, l’aumento successivo alla sottoscrizione dell’accordo verrà incrementato di ulteriori 6,00 euro, con riferimento al nuovo parametro medio quale risulterà dalla scala classificativa del nuovo sistema di inquadramento.


Elementi variabili della retribuzione
In relazione all’impegno assunto di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l’area impianti, le Parti dispongono un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro, con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.


Fondo Previambiente
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aziende verseranno al Fondo Previambiente una quota contributiva ulteriore in cifra fissa di 5,00 euro per 12 mensilità, destinata esclusivamente alla copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro, che il Fondo è impegnato a realizzare in favore di tutti i lavoratori aderenti cui si applica il presente CCNL.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 7,00 euro al mese per tutti i lavoratori iscritti al Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 1 dello Statuto dello stesso, per un importo complessivo di 22,00 euro al mese per 12 mensilità.


Fondo Fasda
A decorrere dal 1 ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15 euro trimestrali).


Fondazione Rubes Triva
Le aziende private, a far data dal 1° gennaio 2024 versano alla Fondazione Rubes Triva un importo pari ad euro 1,00 al mese, che aumenta a euro 2,00 dal 1° gennaio 2025, per quattordici mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda al 1° gennaio di ogni anno. A tal fine le associazioni datoriali forniranno alla Fondazione Rubes Triva i dati relativi al numero dei dipendenti.


 


Elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP)
Una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 viene destinata alla definizione o all’incremento dei premi di risultato contrattati a livello aziendale. La quota economica in oggetto è disposta con carattere annuale ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.







 

2023

2024

Importo complessivo su parametro medio 130,07 (15 € per 12 mensilità) € 180,00 € 180,00


Per le aziende che non contrattano il premio di risultato, le Parti stipulanti definiranno entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un meccanismo alternativo per la determinazione delle quote sopra indicate a titolo perequativo, comunque attraverso la misurazione in sede aziendale dell’andamento degli indicatori di redditività, efficienza e qualità, nel rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall’Autorità di regolazione.
Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed il 31 dicembre 2023 corrisponderanno gli importi perequativi di cui al comma precedente, da sommarsi al CRA/EGR di cui all’art. 2, con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente. Ai fini di tale corresponsione, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.


Copertura periodo 1° gennaio-30 giugno 2022
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo viene corrisposto con la retribuzione del mese di luglio a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 un importo pari a 130,00 euro per lavoratore, da riconoscersi, salvo diversa intesa aziendale, in buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ai sensi dell’art. 2 del DL n. 21/2022. Il valore del buono è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale.


Passaggi di livello
Nelle aziende municipalizzate, dal 1° luglio 2022 alla nuova posizione 1B corrisponde il par. 88,38 con la relativa retribuzione base. I lavoratori in forza al 1° luglio 2022 inquadrati in 1B col par. 90 passano al nuovo parametro e nuova retribuzione, da detta data, col riconoscimento della differenza tra le due retribuzioni base, come ad personam in cifra fissa non rivalutabile e non riassorbibile (salvo il caso di passaggio di livello).
Nelle aziende private, i lavoratori assunti al liv. J dopo la sottoscrizione dell’accordo 18 maggio 2022 sono inquadrati al liv. 1B dopo 26 mesi di servizio. I lavoratori assunti al liv. J tra il 1° giugno 2022 e il 31 agosto 2022, passano al liv. 1B in data 1° novembre 2024.


Malattia
Nelle aziende private, a fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia uguale o superiore al 4% al 31 dicembre 2023, nel 2024, l’azienda opererà le trattenute previste dal CCNL. Dal 1° gennaio 2025 le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza risulti uguale o superiore al 4,7% al 31 dicembre dell’anno precedente.


Misure di incentivazione della previdenza complementare
Ai lavoratori nuovi assunti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL viene riconosciuta la possibilità di optare – entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR – per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive a sostegno della previdenza complementare.


Nei confronti di tali lavoratori verrà versato esclusivamente al Fondo Pensione Previambiente l’importo corrispondente all’aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, maturato secondo le regole previste dagli articoli contrattuali sopra citati ed alle medesime scadenze, maggiorato del 10% e riproporzionato su 12 mensilità, per gli importi unitari di seguito riportati.

































Livello

Importo in Euro

J 11,29
1 19,56
2 22,66
3 24,52
4 26,85
5 28,02
6 31,63
7 33,42
8 37,28
Q 50,27

Lavoratori autonomi dello spettacolo: precisazioni indennità ALAS


Dal 1° gennaio 2022 è stata introdotta l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’Inps fornisce indicazioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti (messaggio 22 giugno 2022, n. 2535).

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.


L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.


Avvocati: esclusa l’iscrizione alla Gestione separata se manca il requisito dell’abitualità


L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’avvocato non è subordinato alla mera valutazione dell’ammontare del reddito da questi prodotto, quando non sia accertato se l’attività professionale svolta fosse abituale o occasionale. Il requisito dell’abitualità deve, difatti, costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo (Corte di Cassazione, Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834).


Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto doverosa l’iscrizione di questi alla Gestione separata INPS, per l’attività svolta nell’anno in cui la stessa aveva prodotto reddito, come avvocato, pari ad euro 3.000,00.
L’avvocato, sul punto, evidenziava che la Corte di appello avesse giudicato sufficiente a giustificare l’iscrizione alla gestione separata la produzione del predetto reddito, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell’attività professionale, sebbene l’ente previdenziale, su cui gravava l’onere della prova dell’abitualità dell’esercizio della professione, non avesse adempiuto all’onere in questione, fornendo prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo.


La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha richiamato i consolidati principi in materia.
I giudici, in primo luogo, hanno ribadito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è condizionata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
Viceversa, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale determini l’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante nell’ipotesi di attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.
Da tanto discende che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto.
Pertanto la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può, semmai rilevare per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità ma il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta del libero professionista, e non invece come conseguenza desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.


Nel caso sottoposto ad esame, come posto in evidenza dalla Corte di legittimità, i giudici di merito hanno, dunque, erroneamente reputato sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito del professionista, peraltro inferiore alla soglia, trascurando di accertare se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo, invece, il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

L’asseverazione sostituisce le verifiche dell’ITL per i flussi migratori 2021 e 2022


Con riferimento ai flussi d’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario 2021 e 2022, le verifiche di congruità non sono effettuate dell’Ispettorato del lavoro, ma dai consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali, che rilasciano apposita asseverazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Comunicato stampa 23 giugno 2022).

Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai Flussi 2021 e 2022 è prevista una procedura semplificata, con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti, ai quali è demandato il compito di rilasciare apposita asseverazione.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tale procedura sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, in ordine all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili (cd. “verifiche di congruità”).
Dunque, in relazione ai Flussi migratori 2021 e 2022, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa), secondo i criteri stabili dal cd. “Decreto Semplificazioni”.


In caso di esito positivo delle verifiche i consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di congruità sono già state effettuate dagli ITL l’asseverazione non deve essere prodotta.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità.
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.

TERZIARIO CONFCOMMERCIO: Attività dei CAF – Stagionalità

Il giorno 9 giugno 2022, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si sono incontrate per procedere alla sottoscrizione del verbale d’accordo sull’attività dei CAF nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Le Parti con la firma del presente accordo, hanno concordato:


1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;


2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015, ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;


3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 – come modificato dalla L n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;


4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.


Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.