INPS: conservazione stato di disoccupazione e RdC


Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824).


Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
– lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
– lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
 

Procedura di asseverazione nullaosta lavoratori extra-UE


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni sulle verifiche necessarie per il rilascio dell’asseverazione in relazione ai flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari previsti per le annualità 2021 e 2022 ed ha adottato un “modello di asseverazione” (Circolare 05 luglio 2022, n. 3).

In relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022 le verifiche per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE sono rimesse:
– ai professionisti (consulenti del lavoro, avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno assolto all’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro);
– alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.


Le suddette verifiche, propedeutiche al rilascio dell’asseverazione da parte dei professionisti e delle organizzazioni datoriali riguardano:
– capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
– equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
– fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
– numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
– tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.


Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti istruzioni, a cui devono attenersi i datori di lavoro e i soggetti incaricati del rilascio dell’asseverazione.


In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.
La congruità della capacità economica dovrà essere valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.
Per il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.


Per le annualità 2021 e 2022, la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro si applica anche al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.


Oltre a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, il professionista e l’organizzazione datoriale devono altresì acquisire:
a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori;
c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
d) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.


In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione dei suddetti elementi è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.


L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.


La procedura di asseverazione non si applica alle domande relative alla annualità 2021 per le quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, invece, l’asseverazione è richiesta e deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tali istanze saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.


L’asseverazione non deve essere prodotta, altresì, per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto dei requisiti da parte dei propri associati. L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consente quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a 5 anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche.

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo


Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo


7 lug 2022 Il diritto di scelta del lavoratore della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 giugno 2022 – n. 20523).


Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un ispettore tecnico, dipendente del Ministero del Lavoro, avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda dello stesso volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi dell’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia, per poter assistere la madre portatrice di handicap grave.


La Suprema Corte ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 operata dalla Corte distrettuale, ribadendo l’orientamento in base al quale il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, ossia l’interesse al trasferimento del dipendente e l’interesse economicoorganizzativo del datore di lavoro.


I Giudici di legittimità, inoltre, hanno precisato che il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.
Dunque, in caso di trasferimento a domanda, l’esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo necessario, per scongiurare un danno alla collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede di origine, piuttosto che valutare l’impatto sulla sede rispetto alla quale è fatta richiesta.


In conclusione, la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’Amministrazione resta libera di decidere se coprire una data vacanza oppure privilegiare altre soluzioni e le sue decisioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall’interesse del lavoratore e che, invece, vanno contemperate anche con l’interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.
Ebbene, nel caso in argomento, come accertato dai giudici di merito, in primo luogo, presso gli uffici giudiziari richiesti dal lavoratore non vi erano posti disponibili, in secondo luogo, l’interesse dell’Amministrazione a non depotenziare la sede di Roma, dove lo stesso prestava all’epoca servizio, doveva ritenersi prevalente.


Aperte le candidature per le Borse di studio 2021/2022 dell’Ente bilaterale Unionmeccanica

Dal 1 luglio 2022 sono state aperte le candidature per l’assegnazione delle Borse di Studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica iscritti all’Ente bilaterale Metalmeccanici

Dal 1° luglio 2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.


Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.


Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.


Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.


A settembre 2022 verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

 


Dipendenti RAI: Accordo del 30/6/2022 sull’evoluzione dei profili professionali

Firmato il 30/6/2022, a seguito dell’incontro tra Direzione Risorse Umane e le OO.SS.: SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, l’accordo in merito all’evoluzione del profilo professionale dell’aiuto-regista-assistente alla regia, rispetto al nuovo profilo del programmista multimediale, come anticipato nel precedente verbale di accordo del 23/12/2021.

Premessa
Col verbale di accordo 23/12/2021, si è prevista a decorrere dall’1/1/2022, la confluenza, dei profili del programmista, assistente ai programmi e aiuto regista-assistente alla regia nel nuovo profilo del “programmista multimediale”, previa verifica da effettuarsi entro il 30/6/2021.
Le Parti non hanno potuto procedere alla predetta verifica entro il termine previsto e, conseguentemente, hanno valutato opportuno differire la confluenza dell’aiuto regista – assistente alla regia nel “programmista multimediale”.
Infatti, alla luce delle peculiarità del profilo di aiuto regista-assistente alla regia, delle relative mansioni e livelli di inquadramento, che richiedono un ulteriore approfondimento, si è convenuto, ferma restando la confluenza dell’assistente ai programmi e del programmista nel nuovo profilo, a decorrere dall’1/1/2022, il completamento dell’unificazione, con la confluenza dell’aiuto regista-assistente alla regia nel profilo unificato, di procedere alla verifica con decorrenza 1/7/2022.


Accordo 30/6/2022
Ciò posto, le Parti sulla base di tali premesse, nell’incontro del 30/6/2022, hanno concordato di sospendere l’attuazione della modifica contrattuale in esame, stabilendo che l’aiuto-regista-assistente alla regia manterrà per ora una sua identità autonoma, non confluendo nel nuovo profilo di programmista multimediale e conservando l’attuale percorso di carriera che si sviluppa dal livello di ingresso, livello 5, fino al livello apicale, che resta al momento confermato al 2.
Si è confermato inoltre che al profilo viene applicato l’iter del diplomato, con relativa progressione dal livello 5 al livello 3, e viene riconosciuta l’indennità maggiori prestazioni al momento del passaggio al livello 2 (di natura discrezionale).
In questa fase e fino alle eventuali modifiche che potranno essere introdotte dal prossimo rinnovo contrattuale, resta confermato che per l’aiuto regista di livello 2, l’ulteriore sviluppo di carriera previsto è verso il ruolo di regista – programmista multimediale (produzioni di media complessità), ovviamente laddove la risorsa svolga effettivamente tale mansione; trattandosi della naturale evoluzione del profilo, per tale sviluppo non è previsto l’accertamento di idoneità alla mansione.
Le Parti, infine, condividono l’obiettivo di procedere, con il prossimo accordo di rinnovo contrattuale, al completamento dell’impianto classificatorio, prevedendo il raggiungimento del livello 1 per tutti i profili professionali.

Lavoro a tempo determinato nel Terziario di Rimini

Regolamentato il contratto a termine del Terziario nelle località turistiche di Rimini.

I contratti di lavoro a termine sono stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ulltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, come località a prevalente vocazione turistica i territori dei Comuni di Bellaria-lgea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna.
E’ possibile individuare ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori, ad integrazione di quanto previsto nella presente intesa attraverso la stipula di un apposito ed ulteriore accordo.
I periodi di effettiva stagionalità vanno dal giorno 15 marzo al giorno 30 settembre 2022.
I lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad aver diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.


Agenzie di viaggi e tour operator: istruzioni sull’esonero contributivo


L’Inps fornisce precisazioni sull’esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.


 


Per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
In particolare, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti del codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Aai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto a individuare la platea dei beneficiari della misura in trattazione, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
L’esonero è fruibile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA 2J, ai fini della legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, con successiva comunicazione saranno emanate le istruzioni per l’effettiva fruizione, da parte dei datori di lavoro appositamente individuati con il suddetto CA, della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento volto alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Con successive indicazioni l’Inps fornirà istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2- ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante (messaggio 6 luglio 2022, n. 2712).


Turismo: emissione dei MAV di luglio del Fondo Fast


 


  Entro il 31 luglio  dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 21 luglio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 luglio. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Sanità integrativa in odontoiatria negli Studi Professionali

Dal 1° luglio 2022 è in vigore l’accordo tra FAS-Fondo ANDI Salute e Gestione Professionisti relativo alle nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria.

Da luglio 2022 entra in vigore l’accordo con il quale Gestione Professionisti EBIPRO, l’assistenza sanitaria ideata e gestita da Confprofessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazione con il FAS-Fondo ANDI Salute, a favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare gratuitamente le nuove prestazioni di supporto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piattaforma BeProf e selezione dell’apposita procedura.
Gestione Professionisti insieme a FAS- Fondo Integrativo nato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha sviluppato il piano sanitario che prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di corona, con un massimo di 500 euro all’anno per il primo triennio di validità dell’accordo. Tale piano prevede un incremento graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno comportamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi, per esempio, periodicamente alle sedute di igiene dentale.

Illegittimo il trasferimento del sindacalista indagato se manca il nulla osta


6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).


La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.


Inoltre, l’asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.


La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l’onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.