Pensionamento, in GU il Decreto per l’incentivo al posticipo

Il provvedimento attua quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per Quota 103 (Decreto 21 marzo 2023).

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023, in materia di incentivi al posticipo del pensionamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Il provvedimento da attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022) per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103.

Questi soggetti possono infatti rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ricevendo in cambio l’intero importo contributivo in busta paga. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Tale facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.

La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta o al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quel che riguarda la procedura di domanda di accesso all’incentivo del posticipo del pensionamento, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS. L’Istituto, poi, provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria. Infine, in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.