Decreto flussi 2022: le domande per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’interno e dell’agricoltura, adotta le disposizioni attuative a seguito della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022 nel territorio dello Stato (Ministero del lavoro, circolare 30 gennaio 2023, n. 648). 

Come noto, il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022 (cd. Decreto flussi), ha fissato una quota massima di 82.705 unità relativamente ai cittadini non comunitari che possono essere ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.

 

Attraverso la circolare interministeriale in oggetto vengono fornite le disposizioni di attuazione sulla gestione delle procedure di ingresso per le diverse categorie di lavoratori, nonchè sulle modalità di presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

 

L’applicativo on line per la precompilazione dei moduli di domanda, già attivo da ieri, sarà disponibile fino al 22 marzo 2023 e le domande dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle quote previste dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023. Prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente.

 

Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria, che pertanto potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno. E’ prevista la possibilità di caricare dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali dei documenti mancanti al momento della compilazione dell’istanza.

 

Riguardo alla gestione delle quote, si precisa che l’impegno definitivo della quota si avrà:

 

– all’acquisizione (entro 30 giorni) del parere positivo espresso sull’istanza;

– ovvero quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge (a fronte di tale decorso, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro).

 

Pertanto, come già disposto in occasione del Decreto flussi 2021, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/98, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.

 

Importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 (art. 9 – comma 2), riguarda la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta predisposto dall’ANPAL, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

 

Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

 

a) il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
b) il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
c) il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

 

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

 

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria  per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

 

Le domande saranno esaminate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione e, nell’area privata dell’utente presente all’interno del sito sopra indicato, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.