CCNL Legno Arredamento – Industria: le OO.SS. chiedono la riapertura del tavolo di rinnovo

Feneal, Filca e Fillea, in attesa di novità sulle posizioni assunte da FederLegno, minacciano la ripresa della mobilitazione di settore 

Dopo l’interruzione delle trattative e del conseguente sciopero del 21 Aprile 2023, Feneal, Filca e Fillea sono in attesa di ricevere da parte di FederLegno e delle aziende associate novità in merito alla riapertura del tavolo di confronto per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Nel contempo prosegue la mobilitazione delle OO.SS. di settore a difesa del contratto collettivo, del giusto salario, del riconoscimento di diritti e formazione, confermando il blocco di tutte le prestazioni straordinarie e dell’istituto della flessibilità.  
In una nota dei giorni scorsi delle Segreterie nazionale si evince il richiamo alla responsabilità contrattuale verso le lavoratrici e i lavoratori in un momento così delicato ed il conseguente riconoscimento del giusto incremento salariale. L’intento dei Sindacati è quello di trovare soluzioni positive per le lavoratrici e i lavoratori, che hanno dato un grande contributo allo sviluppo del settore con le loro professionalità.
In assenza di novità entro il 31 maggio si sono dichiarati disponibili a dare mandato alle strutture territoriali e alle Rsu per l’organizzazione di una serie di iniziative di mobilitazione a sostegno della vertenza da definire a livello locale per i mesi di giugno e luglio.

CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (Anaste-Confsal): erogata l’Una Tantum nel mese di maggio

Una Tantum di euro 300,00 versata ai dipendenti del settore

Il CCNL sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Anaste; Confsal; Cse Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione Cse); Cse Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa); Confelp-Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati, ed applicato a tutti i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, operanti nei settori di seguito riportati:
– ex Ipab depubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta. Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
– Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
– Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
– Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcool- dipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.);
nonché, applicato ai rapporti di lavoro di tipo privato nel comparto socio-sanitario-assisteziale-educativo per le realtà aderenti all’Anaste che si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale, prevede, secondo quanto disciplinato dall’art. 71 “Indennità di vacanza contrattuale”, ed a copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di sottoscrizione del CCNL, la corresponsione a ciascun lavoratore, di un ammontare a titolo di Una Tantum pari ad euro 300,00, da versare loro in 15 tranche mensili e con il medesimo importo, decorrenti dalla data di sottoscrizione contrattuale.

 

 

EB Veneto F.V.G.: a partire da maggio previsti nuovi servizi e procedure

Tra le novità la possibilità di chiedere i rimborsi per i figli fino a 14 anni, l’aumento dell’importo dell’una tantum destinata alla natalità, fino a 90 giorni di tempo per richiedere i rimborsi 

L’EB Veneto F.V.G., l’ente bilaterale regionale del Commercio, dei Servizi e del Turismo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ha stabilito nuovi servizi e procedure in vigore dal 1°maggio 2023 per tutti i dipendenti titolari e soci delle aziende iscritte. 
Tra le novità vi è l’aumento dell’età del figlio, da 12 a 14 anni, per richiedere il rimborso del 50% dei costi sostenuti per baby-sitter, centri estivi, dopo scuola, campi scuola, attività sportiva e l’incremento dell’erogazione dell’una tantum per la natalità da 350,00 a 400,00 euro.
La possibilità di richiedere il rimborso rispetto alla data di fattura passa da un termine di 60 a 90 giorni.
Al fine di ottenere un maggiore monitoraggio delle vulnerabilità informatiche, è stato anche introdotto la possibilità di un rimborso del 50%, fino ad un massimo di 400,00 euro per i costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto di prodotti, strumenti e attrezzature altamente innovativi, o per l’attivazione di piattaforme per la gestione di piani di welfare aziendale o di software per la gestione della fatturazione elettronica.

Alluvione Emilia Romagna: indicazioni per le domande di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione (INPS, messaggio 10 maggio 2023, n. 1699).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia–Romagna a seguito degli eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

 

Pertanto, l’INPS informa che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali possono presentare le domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni” (che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili – cosiddette EONE), e non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione.

 

Si ricorda che le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Inoltre, l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Con particolare riferimento alle imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – le stesse non sono tenute a effettuare la menzionata informativa sindacale per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale, sussistendo l’obbligo solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

 

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” allegando il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità, il cui possesso può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica che accompagna la domanda.

 

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con la suddetta causale una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

 

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel messaggio in oggetto. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.

 

Infine, l’INPS precisa che, per richiedere il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972 in favore degli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, i datori di lavoro interessati dovranno presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

 

CIPL Edilizia Industria – Ferrara: determinato l’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2023



Erogazione dell’EVR per il personale di Settore


Il Verbale di Accordo siglato in data 5 Aprile 2023 tra Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Estense sede di Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Aggi Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara, prevede che, le Parti, ai fini della determinazione dell’EVR, verificheranno l’andamento congiunturale del settore della Provincia di Ferrara, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati in Cassa Edile:
a) Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
b) Monte salari denunciato in Cassa Edile;
c) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile;
d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella provincia di Ferrara.
Le verifiche relative all’erogazione effettuata durante l’anno corrente, si sono svolte contestualmente alla sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, mentre quelle concernenti alla corresponsione negli anni 2024 e 2025, avranno luogo entro il mese di febbraio di ciascun annualità.
La disamina degli indicatori in fase di verifica, sarà effettuata sulla base delle loro medie triennali, nell’ambito di un quadriennio complessivo ed inoltre, le Parti attribuiscono a ciascun indicatore un peso pari nella misura del 25% del totale.
Le Parti Sociali determineranno altresì, l’Importo territoriale, mensile ed orario, dell’EVR per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata agli importi indicati nelle tabelle sottostanti.


 






































Livelli E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8 83,32
7 65,23
6 58,71
5 48,92 0,28
4 45,66 0,26
3 42,4 0,25
2 38,16 0,22
1 32,61 0,19

 






































Livelli E.V.R. 2024 e 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2024 e 2025 operai (Valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell’EVR nella misura equivalente al 50% dell’Importo territoriale dell’emolumento in questione risultante dalle verifiche dell’andamento congiunturale del settore. Se invece nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non dovrà pagare alcunché.
Nei casi in cui quest’ultimo per effetto di verifiche aziendali negative o parzialmente positive, ritenga di non dover pagare l’EVR, o di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto a inviare, entro il 31 maggio 2023 per la verifica relativa all’erogazione dell’emolumento del medesimo anno, nonché entro il 31 marzo per le verifiche relative alle erogazioni dell’EVR 2024 e 2025, apposita comunicazione alle Rsa/Rsu se presenti, ed alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile. La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica da cui deriva il mancato o ridotto versamento dell’EVR. In assenza di questa entro i termini indicati, il datore dovrà comunque provvedere al pagamento dell’EVR nella misura equivalente all’Importo massimo risultante dalle verifiche dell’andamento congiunturale del settore.
L’Accordo prevede anche che l’EVR se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, dovrà esser erogato per i mesi effettivi di lavoro, da aprile a dicembre compresi ed ai lavoratori in forza nel medesimo periodo. Per le corresponsioni relative all’anno 2023, le quote di competenza delle mensilità di aprile e maggio, se dovute, saranno versate unitamente alle retribuzioni relative ai periodi di paga di giugno e luglio ed alle quote di competenza dei medesimi mesi. Ed ancora, il Verbale specifica che, le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di versamento, non avranno effetti sul calcolo dell’emolumento, venendo pertanto considerati equivalenti a giornate lavorative.
Nel caso di attività lavorativa a tempo parziale, l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà determinato in proporzione all’orario di lavoro, mentre questo sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il Tfr, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.
Da ultimo, le Parti stabiliscono che, la corretta applicazione del presente Accordo da parte delle Aziende, costituisce condizione per poter accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ai fini dei versamenti Cassa Edile. A tal proposito, esse dovranno altresì dichiarare a questa, in concomitanza alle normali denunce relative ai mesi da aprile a dicembre, l’avvenuto pagamento degli importi dell’EVR erogato sia ai dipendenti operai, sia ai dipendenti impiegati. Ed infine, gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione, non costituiscono imponibile contributivo Cassa Edile.

CCNL Concerie – Industria: definita l’ipotesi di piattaforma

Tra le proposte vi è l’aumento salariale di 230,00 euro e maggiori tutele in ambito welfare  

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato le proposte di modifica per il CCNL Concerie-Industria, in scadenza il prossimo 30 giugno ed applicabile a tutti gli addetti a fasi di lavorazione conciaria interne ed esterne e alle produzioni di accessori e componenti per manufatti (calzature, borse e articoli di pelletteria, ecc.).
Tra le richieste, dal punto di vista economico, vi è l’aumento economico complessivo (TEC) di 230,00 euro e un aumento dell’elemento di garanzia retributiva.
Dal punto vista normativo, invece, si propone l’introduzione dei cosiddetti accomodamenti ragionevoli, con l’obiettivo di migliorare i capitoli dei diritti individuali e di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda il welfare, invece, tra le proposte vi sono una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una maggiore tutela della malattia, il perfezionamento dell’istituto del part time e l’aumento dei versamenti al fondo sanitario e previdenziale.
A tal proposito, per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda vi sarebbe un incremento del contributo mensile a carico delle aziende da 12,00 a 15,00 euro e l’inserimento di uno stanziamento per la non autosufficienza di 2,00 euro per dipendente, come copertura dei cosiddetti Long Therm Care (LTC), per il  Fondo previdenziale Previmoda, invece, si prevedono incrementi dal 2 al 2,5%.

Enti Bilaterali Umbri: sostegno ad imprese e lavoratori in materia di formazione e solidarietà

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo dell’Umbria hanno messo a disposizione risorse per fronteggiare le difficoltà dovute alla pandemia

Continua l’impegno degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo umbri a favore delle imprese e dei lavoratori, che negli ultimi anni hanno cercato di fronteggiare le difficoltà eccezionali scatenate dalla pandemia. Già nel corso del 2021 i due Enti avevano messo in campo, attraverso i rispettivi Fondi per il sostegno al reddito per dipendenti e aziende, risorse per oltre 711 mila euro. 
Per l’anno in corso, oltre ai fondi già stanziati per l’area formazione, con diversi corsi gratuiti a disposizione di imprese e lavoratori, l’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria, costituito e gestito pariteticamente da Confcommercio Umbria in rappresentanza dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha messo a disposizione 348mila euro per 138 corsi, sia in materia di riqualificazione (nelle aree amministrazione, gestione risorse umane, lingue, marketing e web marketing) che di formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti. 
Rilevanti anche gli interventi in tema di solidarietà, con l’erogazione di 65mila euro a favore di 329 lavoratori (con il rimborso di spese sostenute in ambito familiare), mentre 42 imprese hanno ricevuto contributi per interventi di miglioramento della sicurezza per un valore di 13.500 euro.
L’Ente Bilaterale del Turismo, costituito e gestito dalle associazioni del turismo di Confcommercio Umbria Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet, in rappresentanza dei datori di lavoro, e dai sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ha invece finanziato 84 corsi, per un importo di 142mila euro, mentre per la solidarietà ha disposto l’erogazione di contributi per 6.000,00 euro. 
Dopo due anni, afferma il presidente dell’Ente del Terziario, è ripresa l’attività ordinaria con un particolare impegno per accrescere la professionalità e implementare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, in coerenza con quella che è la missione degli Enti.
Gli organismi paritetici, aggiunge il presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo, confermano il proprio ruolo di importante punto di riferimento per aziende e occupati del settore terziario, grazie ad una attività che ogni anno si amplia nei contenuti, moltiplicando gli sforzi per implementare le risorse destinate ai vari ambiti di intervento.

CCNL Ferrovie dello Stato: erogazione del Premio di Risultato nel mese di giugno



Corrisposto il Premio di Risultato al personale appartenente al Gruppo Fs


Il Verbale di Accordo siglato in data 14 luglio 2022, tra Gruppo Fs Italiane costituito da Fs Italiane SpA, Rfi SpA, Trenitalia SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, Italcertifer SpA, Fs Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail Srl, FS Technology SpA, Trenitalia-Tper Scarl, Crew SpA, Fs, International SpA, Terminali Italia S.r.l. e Fondazione Fs Italiane e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm-Fast Confsal e Orsa Ferrovie, prevede uno specifico Premio di Risultato la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per gli anni 2022 e 2023.
L’erogazione di tale emolumento, per ciascuno degli anni citati, è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’Ebitda di Gruppo, così come risulterà nel Bilancio Consolidato di Gruppo per anno di riferimento. In caso di mancato raggiungimento del suddetto obiettivo, la corresponsione del Premio verrà azzerata.
L’Accordo in questione ha stabilito anche, che l’importo complessivo lordo del Premio di Risultato per l’anno in corso, è fissato nella misura dei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale, al fine di tener conto del diverso apporto professionale con cui i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società.






































Livelli Importi lordi 2022 Importi lordi 2023
Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00

L’ammontare dell’emolumento, potrà poi esser destinato in tutto o in parte per scelta del lavoratore, alle forme di sistema welfare sottoelencate, dalla seconda metà del mese di maggio attraverso la piattaforma Welfare di Gruppo:
Servizi di welfare presente in piattaforma aziendale con scopo di educazione, ricreazione, istruzione ed assistenza sanitaria e sociale;
Fondo Pensione Complementare Eurofer;
Acquisto di pacchetti aggiuntivi dell’assistenza sanitaria integrativa.
Questo verrà altresì incrementato di un contributo a carico dell’Azienda in misura del 10%.
Il suddetto spetta poi ai lavoratori occupati nell’anno di riferimento del Premio nelle Società del Gruppo Fs Italiane, tenendo conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno del Premio, e non concorrenti al computo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun dipendente verrà riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni, mentre per coloro assunti a tempo parziale verrà riproporzionato in relazione alla prestazione resa. Ed ancora, tale emolumento non compete al personale responsabile di microstruttura organizzativa che, nell’anno di riferimento, sia stato interessato dai sistemi di incentivazione individuale, ed altresì, al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022, che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Gli importi del Premio non rifletteranno poi su alcun istituto contrattuale e di legge, e la loro corresponsione per gli anni 2022 e 2023, avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
Da ultimo, si comunica anche, che l’importo del PdR verrà incrementato del 10% per ciascun dipendente in caso di zero eventi di malattia, e che, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto per tale ammontare una riduzione dal 10% al 5% della tassazione Irpef per l’anno corrente.

Lavoro in somministrazione e stagionalità: criteri e possibilità

L’Ispettorato fornisce chiarimenti sulla eventualità che un’Apl possa fornire personale a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali (INL, nota 26 aprile 2023, n. 716).

L’INL è intervenuto in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per attività di tipo stagionale da parte di un’Agenzia per il lavoro. L’indicazione dell’Ispettorato, sollecitata dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rammenta innanzitutto la specifica previsione di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del cosiddetto “stop and go“, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza. 

L’INL, quindi, segnala che per quanto concerne eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali – e più in particolare per quanto concerne le cosiddette deroghe numeriche – le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale trova applicazione l’articolo 31, comma 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti”. 

Peraltro, ai sensi dell’articolo 51 del  D.Lgs. n. 81/2015, anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. 

Di conseguenza, è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’articolo 52 del CCNL indicato dall’Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, secondo il quale: “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”. 

 

 

 

San.Arti: è possibile l’iscrizione ai volontari

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 possono rinnovare fino al 15 giugno 2023

Il Fondo San.Arti, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto la possibilità per i volontari di iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.
Sono considerati volontari: 
– i titolari, soci e collaboratori;
– i coniugi degli iscritti;
– il convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
– i figli.
Le prestazioni decorrono superati tre mesi di carenza iniziale e con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo di carenza è quello successivo, con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo.
Gli importi da versare sono:
25,00 euro mensili per i titolari, Soci e Collaboratori;
10,00 euro mensili per i familiari fino a 18 anni;
15,00 euro mensili per i familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
Si specifica, inoltre, che gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare fino al 15 giugno 2023.