Disabili e collocamento mirato: rese note le linee guida


, il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida sul collocamento mirato delle persone con disabilità e sulla Banca dati dedicata, aventi come destinatari i giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione, coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi nonché i disoccupati da oltre 24 mesi (Comunicato del 16 marzo 2022).


Il Ministro del Lavoro, di concerto con la Ministra per le Disabilità, ha presentato le linee guida in oggetto con l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico.
Tali linee guida prevedono, in particolare, interventi concreti specifici rivolti a: giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione; a coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi; a disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
La Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, istituita di recente dallo stesso Ministero del Lavoro quale strumento di indirizzo e coordinamento sul territorio nazionale, definisce, in particolare, le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.
Alle informazioni contenute nella Banca dati potranno accedere le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Anpal, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro pubblici e privati e le persone iscritte presso il collocamento mirato.

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale relativo al 1° trimestre 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016. La prima scadenza è per il trimestre gennaio-marzo

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Prorogate le istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero

Con circolare del Ministero dell’Interno n. 2477/2022 è stata comunicata la proroga dei termini delle istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21/12/2021 per gli ingressi per cittadini formati all’estero e le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

Nella suddetta circolare si fa riferimento al DPCM 21/12/2021 recante la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021”, i cui termini per la presentazione delle istanze scadranno il prossimo 17/3/2022.
Al riguardo, la quota di n. 100 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dall’articolo 4, comma 1 del predetto DPCM, non risulta essere stata completamente utilizzata.
Analogamente le quote fissate dall’art. 4, commi 3 e 4 del medesimo provvedimento riguardanti la conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, risultano allo stato attuale momento impegnate in misura pari al 45% circa.
Ciò premesso, al fine di consentire l’utilizzo totale delle quote disponibili il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero e di conversione dei permessi di soggiorno è prorogato al 30/9/2022.
Le domande saranno presentate in modalità telematica.


Progetti Utili alla Collettività: RdC con Super Green Pass

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) in tema di Green Pass Rafforzato o Super Green Pass

Per l’ Accesso ai servizi sociali presso gli Uffici Pubblici è fatto obbligo di esibire il Green Pass “base”, ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Tuttavia, la non disponibilità del green pass non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione agli incontri da parte dei beneficiari obbligati a esibire il green pass per accedere ai pubblici uffici.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.


Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali utenti dovranno esibire la certificazione relativa all’esonero.
Per l’accesso agli uffici pubblici per la partecipazione ai PUC, i beneficiari RdC sono tenuti agli obblighi di green pass, tuttavia, è opportuno fare una distinzione tra coloro che non hanno ancora compiuto 50 anni di età e coloro che, invece, hanno raggiunto la suddetta età.
Dall’ 8 gennaio 2022 è disposto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compiranno entro il 15 giugno 2022, fatti salvi i casi ammessi di omissione o differimento di tale obbligo. Per cui, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il Super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro; pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia.
I beneficiari Rdc, che non abbiano ancora compiuto 50 anni tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC a titolarità dei Comuni rientrano tra coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sono tenute a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata.
Per i beneficiari Rdc, tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC, e che abbiano, invece, compiuto 50  anni, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono è previsto a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’ obbligo di Super green pass per accedere al proprio luogo di attività. Pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare la attività previste dal PUC, quindi, il tampone, molecolare o antigenico. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata.
Al beneficiario che non intendesse dotarsi di green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RdC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.


Reintegra del lavoratore in caso di licenziamento prima del trasferimento


In tema di trasferimento d’azienda, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria si realizza per i lavoratori che sono dipendenti della cedente al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell’annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro.


In caso di trasferimento d’azienda, l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché questo abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo.
La tutela prevista dall’art. 2112 cc in caso di trasferimento d’azienda o di ramo, è affidata all’automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e alla “conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell’annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.
Deve, invece, escludersi che possa “continuare” in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all’epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto e anche de iure, per la mancata impugnativa dell’atto di recesso.
Nell’ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all’art. 2112 cod. civ. può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.
La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo – sul piano logico e su quello giuridico – rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti.
In conclusione, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria (o della retrocessionaria) si realizza per i lavoratori che sono dipendenti della cedente (o della retrocecedente) al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell’annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro (Cassazione, sentenza 11 marzo 2022, n. 8039).

Fondo Metalmeccanici Metasalute: proroga autocertificazione nucleo familiare

Il Fondo Sanitario metalmeccanici – Metasalute – comunica la proroga della procedura di autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2022

Il Fondo Metasalute comunica che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertificazione del nucleo familiare a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2022 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.
La scadenza per presentare le autocertificazioni, inizialmente prevista per il 14 marzo 2022, è ora fissata al 21 marzo 2022 (ore 18.00).
La mancata generazione dell’autocertificazione entro i termini determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l’anno 2022 dei familiari iscritti gratuitamente.
Se la copertura dei familiari viene sospesa per mancata autocertificazione è comunque possibile riattivare le posizioni accedendo, in qualunque momento dell’anno, in piattaforma ed eseguendo la procedura di certificazione del nucleo familiare che si attiva in automatico quando la polizza del familiare viene nuovamente impostata come “A CARICO”. Il ripristino della copertura seguirà le decorrenze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento).
È necessario effettuare l’autocertificazione del nucleo familiare per ciascun anno solare. Se l’iscritto ha già certificato nell’anno 2021 dovrà eseguire la procedura anche per l’anno 2022.

Firmato accordo quadro di collaborazione con Federalberghi

Siglato il 2/3/2022, tra la Rete ITS Turismo e la Federalberghi, l’accordo quadro di collaborazione.

Le Parti, nell’interesse comune e reciproco, convengono di sviluppare programmi condivisi di studio, di formazione e aggiornamento, unitamente ad uno scambio di informazioni e conoscenze teorico-pratiche finalizzate alla realizzazione di interventi atti a promuovere la cultura della legalità e delle buone prassi nel mondo del lavoro, promuovendo la collaborazione tra gli ITS della Rete Turismo e Federalberghi, anche attraverso le organizzazioni territoriali ad essa associate.
Le Parti concordano di sviluppare attività congiunte finalizzate a:
a) promuovere un rapporto organico tra gli ITS Turismo e il sistema delle imprese turistico-ricettive;
b) favorire lo sviluppo sul territorio di interscambio tra mondo della formazione e del lavoro attraverso la creazione di reti funzionali tra gli ITS e le filiere produttive anche attraverso le associazioni locali di Federalberghi;
c) orientare ed agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, anche attraverso apposite iniziative di orientamento e familiarizzazione svolte presso gli ITS ad opera delle strutture territoriali aderenti;
d) ridurre le distanze tra formazione ed esigenze del mondo imprenditoriale attraverso la progettazione e la realizzazione di esperienze di tirocinio e/o di apprendistato nell’ambito dei processi formativi, come previsto nel piano dell’offerta formativa degli ITS;
e) definire la partecipazione di Federalberghi e degli albergatori ad attività di docenza in qualità di esperti del mondo del lavoro per le attività didattiche;
f) contribuire al placement degli studenti che intendono fruire di esperienze di lavoro in strutture turistiche associate anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo;
g) svolgere un’azione di valorizzazione dei risultati della ricerca, di trasferimento di conoscenze, di diffusione dell’innovazione;
h) perseguire comuni finalità di progresso e sviluppo del settore;
i) implementare programmi di studio diretti all’acquisizione di particolari competenze e professionalità specifiche;
j) implementare programmi di formazione e aggiornamento professionale;
k) realizzare progetti di studio e di ricerca incentrati principalmente sulle questioni connesse alle conoscenze necessarie per accedere al mondo del lavoro all’interno di aziende del turismo e dell’ospitalità e in generale di comune interesse e di speciale rilevanza per le Parti;
I) definire e realizzare progetti di innovazione, anche tecnologica e digitale, e sperimentazione da sviluppare in collaborazione.

Assegno di integrazione salariale FIS per causali straordinarie


Definiti i criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie da parte dei datori di lavoro che accedono all’assegno di integrazione salariale FIS. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 25 febbraio 2022, n. 33).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito al riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del “trattamento di integrazione salariale ordinario”, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il FIS garantisce l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale in relazione alle causali ordinarie e straordinarie.
In particolare, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie.


Con il Decreto n. 33 del 25 febbraio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale FIS per le causali riorganizzazione, crisi aziendale ed a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.

Rapporti di mero fatto e obblighi del datore sulle tutele antinfortunistiche


In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche in favore dei lavoratori subordinati sussiste indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto di lavoro e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività lavorativa.


La Corte di Appello territoriale ha rigettato la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio del vestiario fornitogli (tute con barre catarifrangenti), costituente – secondo l’assunto del lavoratore – dispositivo di protezione individuale.
Tale pronuncia è stata motivata affermando che l’amministrazione datrice non fosse il datore di lavoro e, quand’anche la si fosse considerata tale, avrebbe dovuto essere qualificata come datore di mero fatto, responsabile, pertanto, per il solo pagamento delle retribuzioni e dei contributi, ma non anche per le pretese risarcitorie;
La stessa Corte ha ritenuto, inoltre, che le tute con strisce luminose utilizzate dagli addetti al prelievo dei rifiuti urbani non potessero essere qualificate quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.


La Suprema Corte ha accolto il suddetto ricorso, ribadendo il principio in base al quale l’obbligo di apprestare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore sussiste in capo al datore di lavoro indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto.
La Corte ha sancito, in tale sede, anche il principio che prevede, con riguardo agli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale il dipendente del caso in oggetto, che le caratteristiche peculiari degli “indumenti ad alta visibilità” bastano di per sé a qualificarli come D.P.I. perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la ordinaria circolazione dei veicoli (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 marzo 2022, n. 8042).

Il via al nuovo regolamento Enfea



Dall’1/3/2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento per le prestazioni dell’Ente Bilaterale Nazionale Confapi (Enfea).


E’ stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 1° marzo 2022.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil stipulati negli scorsi anni.
Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari 0 superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Le attività e le prestazioni Enfea sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi.
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.
c) La prestazione è da intendersi per la singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.


Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e conferma


a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.


Fondo sostegno al reddito


Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

SOSTEGNO AL REDDITO ALLE IMPRESE

AREA SICUREZZA
– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.
– Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
– Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata accreditata dalla Regione). Misura del contributo: € 20,00 (venti) a dipendente per singola inoculazione

AREA INNOVAZIONE
– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dall’1/1/2021 e fino alla data del 31/12/2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)
– Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
– Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta. Misura del contributo:
   – € 700,00 (settecento) per aziende fino a 30 dipendenti
   – € 900,00 (novecento) per aziende da 31 a 100 dipendenti
   – € 1.300,00 (milletrecento) per aziende con oltre 100 dipendenti

AREA ISTRUZIONE
– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.
– Contributo spese Università. La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.
– Contributo spese Laurea. La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
– Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore) Per il sostegno nella didattica a distanza, viene corrisposto un contributo per l’acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore) La misura del contributo è pari ad € 300,00 (trecento) max.

AREA FAMIGLIA E NATALITA’
– contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
In alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.
– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente. In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito. La misura del contributo è pari ad € 2.000,00 (duemila).
– Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/1992). Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L. 104/1992 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) annui.
– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
– Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare. La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille/00) max per nucleo familiare.
– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
– Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) anno.

AREA SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI/TRICI E AZIENDE
a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
a1. € 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
a2. € 800,00 (ottocento) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.
– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.


– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi). La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.
– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore
La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

AREA DIRITTI PER LAVORATRICI/LAVORATORI E AZIENDA
– Contributo sostegno vittime violenza di genere
– Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.
– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.
– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).

FONDO OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO
Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e della contrattazione settoriale e territoriale pari a € 8 per ciascun lavoratore a carico delle aziende in applicazione agli accordi interconfederali e € 12 per ciascun lavoratore per ulteriori attività sono utilizzate come segue.