Si parte con l’invio della precompilata 2024

Aperto il canale per l’invio delle dichiarazioni 2024. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, con o senza modifiche (Agenzia delle entrate, comunicato 20 maggio 2024).

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e procedere in autonomia.

La scadenza è fissata al 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi.

Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

 

Nuovo 730 semplificato

Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco.

Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

Mezzi di trasporto confiscati per contrabbando: chiarimenti delle Dogane su affidamento/assegnazione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati e per l’eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni, con riguardo ai casi di contrabbando (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 maggio 2024, n. 13).

In merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati, con la circolare n. 12/2023 sono stati delineati i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi da affidare.

 

Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli I.V.G..

 

Il trasgressore, nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa.

 

Tuttavia, la suddetta circolare n. 12/2023 specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.

L’Agenzia delle dogane precisa che l’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all’asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione. L’Ufficio, inoltre, è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni stabilite.

 

Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul tema dell’estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’UE, oggetto di sequestro e successiva confisca, distinguendo:

– l’estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 – CDU;

– l’estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’IVA gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

 

L’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta, ove l’introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all’IVA.

Le Dogane hanno evidenziato che la citata direttiva 2008/118/CE (accise) risulta abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262. Quest’ultima, recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023, fornisce all’art. 6, par. 3, la definizione, ai fini dell’accisa, di immissione in consumo.

In sostanza, il legislatore nazionale ha disposto nel medesimo senso del legislatore unionale con riferimento all’obbligazione doganale.

Pertanto, il sequestro e conseguente confisca della merce, anche laddove il sequestro avvenga successivamente all’introduzione irregolare, estinguono l’obbligazione tributaria riferita alle accise.

Per quanto riguarda l’obbligo del pagamento dei diritti doganali, l’art. 338 c.1 T.U.L.D. dispone che il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

La disposizione nazionale collega, dunque, l’estinzione del debito tributario all’avvenuto sequestro delle merci. 

Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni: i chiarimenti del Fisco per regolarizzare

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale a seguito delle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Agenzia delle entrate, circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.

Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

 

Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale. Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.).

 

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 39/2024, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

 

La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

Nuovi codici tributo per crediti d’imposta per mediazione civile e commerciale e ammissione a patrocini

L’Agenzia delle entrate, con due nuove risoluzioni, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita (Agenzia delle entrate, risoluzioni 14 maggio 2024, n. 23/E e n. 24/E).

L’articolo 15-octies del D.Lgs. n. 28/2010 e l’articolo 11-octies del D.Lgs. n. 132/2014 stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Relativamente ai procedimenti di mediazione civile e commerciale, il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

Il comma 3, dello stesso articolo 20 riconosce, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Il successivo comma 4, infine, stabilisce che agli organismi di mediazione venga riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • 7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Superbonus: il momento di sostenimento della spesa in ipotesi di ”sconto integrale” in fattura

L’Agenzia delle entrate si è soffermata in materia di Superbonus e sconto in fattura fornendo chiarimenti sulla data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 103).

In tema di detrazioni, come  già chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Al riguardo l’Agenzia ricorda che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI, rammentando che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

 

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali” del file della fattura elettronica.

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non non può considerarsi emessa; tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

 

L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

 

Viene ribadito il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini prestabiliti, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spettante al detentore dell’immobile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 16bis del TUIR in qualità di detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di un’assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza, nonché del bonus mobili per l’arredo dello stesso immobile (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 102).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50%, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.

 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

 

Come già ribadito dalla circolare n. 17/E/2023, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:

  • siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

  • la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Con particolare riferimento al ”Superbonus”, tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’atto di assegnazione dell’alloggio costituisca titolo idoneo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.

L’istante, pertanto, potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione di cui al suddetto articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa.

 Disciplina fiscale delle locazioni brevi: l’Agenzia delle entrate chiarisce le novità 2024

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito novità fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi (Agenzia delle entrate, circolare 10 maggio 2024, n. 10/E).

L’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2024 ha modificato l’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 al fine di:

  • innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca;

  • delineare le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell’UE, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le novità su cedolare secca e affitti brevi

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.

La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

 

Semplificazione per gli intermediari

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto.

Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Linee guida per non residenti

Nella nuova formulazione del comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 50/2017:

– gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia, operano attraverso la stessa;

– i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia;

– i soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

Specializzazione intelligente: stabiliti dal MIMIT termini e modalità di presentazione delle domande

Il MIMIT, con il decreto direttoriale del 7 maggio 2024, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023.

La misura, attivata nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, accompagnati da contributi diretti alla spesa a sostegno delle attività.

L’intervento sostiene progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della SNSI, con particolare riguardo allo sviluppo delle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali:

  • materiali avanzati e nanotecnologia;

  • fotonica e micro/nano elettronica;

  • sistemi avanzati di produzione;

  • tecnologie delle scienze della vita;

  • intelligenza artificiale;

  • connessione e sicurezza digitale.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti ammissibili inoltre devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 20 milioni di euro;
– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

 

Pertanto, dal 10 luglio 2024 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per tali progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

 

Le agevolazioni vengono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale. A tal fine, in sede di domanda le imprese proponenti sottopongono la relativa manifestazione d’interesse per l’accesso alla procedura.

Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.

L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata è svolta dal Soggetto gestore e completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle domande. A conclusione delle attività istruttorie, il Soggetto gestore trasmette al Ministero gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione per i successivi adempimenti relativi alla fase negoziale al soggetto proponente, trasmettendone copia anche al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.

Il Soggetto gestore effettua la valutazione dei progetti sulla base delle seguenti specifiche:

  • qualità del progetto;

  • impatto del progetto.

Completate le predette verifiche, il Soggetto gestore provvede alla trasmissione della proposta di ammissione alle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, alla banca finanziatrice e a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di finanziamento agevolato.

Il decreto di concessione viene emanato dal Ministero e trasmesso entro 10 giorni dalla registrazione al soggetto beneficiario e, per conoscenza, al Soggetto gestore, a CDP e alla banca finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30%, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere, poi, presentate al Soggetto gestore unitamente alla documentazione richiesta, in via esclusivamente
telematica.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

– dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

– dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico.

 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

  1. avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio attestante la data stessa;

  2. sottoporre al Ministero le eventuali variazioni;

  3. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;

  4. presentare la prima richiesta di erogazione per stato d’avanzamento entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni;

  5. trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni.

AdE: come regolarizzare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della GDF le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010).

L’articolo 52 della Legge n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ora MIMIT, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

 

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

 

Pertanto, per consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020, l’Agenzia trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente determinate informazioni, quali:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;

  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora, invece, la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.